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Regolamento 18 luglio 2011, n. 29/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente Giunta Regionale 27 maggio 2008, n. 30/R (Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”).

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 20 luglio 2011

Art. 2
- Sostituzione dell’articolo 5 del d.p.g.r. 30/R/2008
1. L’articolo 5 del d.p.g.r. 30/R/2008 è sostituito dal seguente:
Art. 5 - Funzioni del responsabile unico del procedimento.
1. Nello svolgimento delle attività di propria competenza in ordine al singolo procedimento contrattuale, il responsabile unico del procedimento:
a) predispone oppure coordina la progettazione, curando la promozione, ove possibile, degli accertamenti ed indagini preliminari idonei a consentire la progettazione stessa;
b) predispone gli atti necessari per l'inserimento dell'appalto nel programma dei contratti di cui all'articolo 51 della legge;
c) propone la procedura di scelta del contraente;
d) coordina e cura l'attività istruttoria per la predisposizione della documentazione di gara;
e) coordina e cura le attività necessarie ad un efficiente e razionale svolgimento della procedura di gara;
f) coordina e cura in collaborazione con il direttore dell'esecuzione, ove nominato, l'esecuzione del contratto e segnala agli organi competenti eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione del contratto o della risoluzione delle controversie;
g) coordina lo svolgimento della attività di verifica di conformità della prestazione e fornisce ai titolari tutte le informazioni utili per l'espletamento di tali attività e, nel caso in cui si proceda all'attestazione di regolare esecuzione, conferma l'attestazione emessa dal direttore dell'esecuzione;
h) compie, su delega del datore di lavoro committente e in coordinamento con il direttore dell’esecuzione, ove nominato, azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell’esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
i) svolge, su delega del datore di lavoro committente, i compiti previsti dall’articolo 26, comma 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
l) cura la trasmissione all'Osservatorio regionale delle informazioni relative alle procedure contrattuali di sua competenza.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.