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Regolamento 6 giugno 2011, n. 22/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 17 giugno 2011




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma 6, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42, comma 2, dello Statuto;


Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);


Vista la legge regionale 11 dicembre 2019, n. 78 "Disposizioni in materia di sistemi museali. Modifiche alla l.r. 21/2010; (14)

Visto inserito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 1.



Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 2018, n.113 "Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale; (14)

Visto inserito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 1.



Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 25 novembre 2010;


Visti i pareri delle competenti strutture di cui all’articolo 16, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 15 novembre 2010, n.2;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento del 28 dicembre 2010, n.1147;


Visto il parere della competente commissione consiliare, espresso nella seduta del 15 febbraio 2011;


Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 23 febbraio 2011;


Visti gli ulteriori pareri delle competenti strutture di cui all’articolo 16, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 15 novembre 2010, n.2;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 maggio 2011, n. 437;


Considerato quanto segue:


1. L’abrogazione di numerose leggi in materia di beni, istituzioni e attività culturali, elencate all’Sito esternoarticolo 55 comma 1 della legge 21/2010 , è condizionata all’entrata in vigore del regolamento di attuazione della legge stessa.


2. Il termine di centoventi giorni per la valutazione delle domande presentate dalle istituzioni culturali ai fini della formazione della tabella appare del tutto congruo alla luce della complessa attività valutativa che deve essere svolta dagli uffici competenti.


3. Il termine di novanta giorni per la valutazione delle richieste di accreditamento degli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo è motivato sulla base di considerazioni analoghe a quelle di cui al punto 2.


4. Di introdurre disposizioni di prima applicazione per consentire entro un breve termine dalla data di entrata in vigore del regolamento o del piano della cultura l’avvio dei seguenti procedimenti: riconoscimento della qualifica di rilevanza regionale di musei ed ecomusei; formazione della tabella regionale delle istituzioni culturali; accreditamento degli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo.


5. Per quanto concerne il requisito della verifica o della dichiarazione dell’interesse culturale del patrimonio detenuto dalle istituzioni culturali, richiesto per l’inserimento nella tabella regionale delle istituzioni, si ritiene sufficiente, in sede di prima applicazione, la presentazione della sola richiesta di verifica: ciò essenzialmente al fine di evitare un sovraccarico di pratiche amministrative, con tempi di espletamento piuttosto ridotti, per le strutture ministeriali competenti.


6. Occorre disciplinare in maniera dettagliata ed esaustiva la materia dell’autorizzazione all’esercizio cinematografico, con particolare riferimento al procedimento amministrativo di rilascio dell’autorizzazione e alla definizione dei relativi indicatori regionali. (1)

Punto così sostituito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R, art. 1.



6 bis. Il termine di novanta giorni per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio cinematografico appare del tutto congruo alla luce dell’attività istruttoria e valutativa che deve essere svolta dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP) territorialmente competente. (2)

Punto aggiunto con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R, art. 1.



7. Di accogliere il parere della competente commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo, ad eccezione dei seguenti punti:


a) per quanto concerne i contenuti dell’istanza di riconoscimento della qualifica di rilevanza regionale dei musei ed ecomusei, il criterio di cui all’articolo 20 comma 1 lettera c) della l.r. 21/2010 (“previsione negli strumenti urbanistici del comune di riferimento della localizzazione e della normativa per la destinazione di uso del museo e dell’ecomuseo”) non è surrogabile con una “dichiarazione di avvio del procedimento”: tale formulazione, oltre a contrastare con l’espressa disposizione della legge, confligge con il carattere unitario del procedimento di approvazione dei piani attuativi (contenenti la distribuzione e localizzazione delle funzioni, e quindi prodromici ai mutamenti di destinazione d’uso), disciplinati dalla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio).


b) per quanto concerne i requisiti specifici di ammissibilità al sostegno finanziario dei progetti nel settore dello spettacolo, si ritiene di non limitare il requisito del progetto di residenza alle compagnie di prosa, ma di estenderlo anche alle compagnie di danza, in attuazione dell’articolo 40 comma 1 lettera c) della l.r. 21/2010 , e in continuità con esperienze già avviate e consolidate a livello regionale.


c) per quanto concerne la norma di prima applicazione per la formazione della tabella regionale delle istituzioni culturali, si ritiene preferibile l’adozione del più lungo termine di centoventi giorni dall’entrata in vigore del piano della cultura, considerata la complessità delle procedure di cui al punto 5.


d) per quanto concerne la norma di prima applicazione per l’istanza di accreditamento degli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo, si ritiene preferibile stabilire la decorrenza del termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del piano della cultura, in quanto l’atto di pianificazione reca contenuti strettamente attinenti ai requisiti richiesti per l’accreditamento degli enti.


8. per quanto concerne il requisito dei tempi di apertura degli ecomusei e della previsione di incompatibilità dei membri del nucleo permanente di valutazione dei progetti nel settore dello spettacolo, la proposta di emendamento formulata dalla commissione è sostanzialmente accolta, con una riformulazione tecnicamente congrua.


9. Di accogliere il parere del Consiglio delle autonomie locali e di adeguare conseguentemente il testo, ad eccezione dei seguenti punti:


a) per quanto concerne il sistema di accreditamento dei musei ed ecomusei, è la stessa l.r. 21/2010 a prevedere che i musei facenti parte di un sistema siano in possesso dei requisiti, che il regolamento provvede a specificare. La stessa legge, tuttavia, già stabilisce che alcuni requisiti, pur non posseduti dalla singola struttura, possano essere soddisfatti attraverso il sistema museale (direzione scientifica, attività educative, attività di ricerca, rilevazione della fruizione).


b) per quanto concerne la composizione della Commissione tecnica regionale musei ed ecomusei, la previsione contenuta nell’articolo 22 della l.r. 21/2010 (cinque esperti in museografia, museologia ed organizzazione museale) definisce già in maniera sufficiente le professionalità richieste per l’espletamento della funzione.


c) per quanto concerne il riconoscimento del ruolo delle province nell’elaborazione della politica culturale, è la stessa l.r. 21/2010 a prevederlo senza rinviare sul punto al regolamento (articolo 5 comma 4: “gli enti locali partecipano alla definizione, attuazione, monitoraggio e verifica del piano della cultura di cui all’articolo 4 nei modi previsti dalla l.r. 49/1999 ).


d) per quanto concerne il ruolo di RTRT (Rete telematica della Regione Toscana) e le sue sinergie con le reti documentali e bibliotecarie, l’articolo 19 del regolamento (Sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali) rinvia a deliberazioni di Giunta, attuative del piano della cultura, la disciplina tecnica di dettaglio del sistema informativo, in cui il ruolo di RTRT potrà trovare adeguata collocazione.


9 bis. La legge regionale 11 dicembre 2019, n. 78 (Disposizioni in materia di sistemi museali. Modifiche alla l.r. 21/2010) ha modificato gli articoli 17 e 20 della l.r. 21/2010, per l'adeguamento alla normativa nazionale, e per rendere possibile la ricezione dei livelli minimi uniformi di qualità per le strutture museali come requisiti necessari al riconoscimento regionale, permettendo così alla Regione Toscana di aderire al Sistema museale nazionale. (15)

Punto inserito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 1.



9 ter. Occorre introdurre una norma transitoria che preveda un congruo termine di adeguamento alla nuova disciplina per le strutture museali già riconosciute di rilevanza regionale, considerata la complessità di tale adeguamento, e che preveda le modalità di svolgimento delle verifiche previste entro tale termine sulle strutture museali già accreditate. Occorre inoltre inserire nella norma transitoria una disposizione che, in sede di prima applicazione, preveda un termine per la presentazione delle istanze di accreditamento delle strutture che attualmente ne sono prive, termine che sia adeguato alla funzionalità degli uffici competenti per le relative istruttorie. (15)

Punto inserito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 1.



si approva il presente regolamento


CAPO I
- Musei ed ecomusei
Art. 1
- Indirizzi per la definizione del costo dei biglietti per i musei e gli ecomusei (art. 11 l.r. 21/2010 )
1. La determinazione del prezzo del biglietto ai sensi dell’articolo 11 comma 2 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali) avviene sulla base dei seguenti elementi, senza differenziazioni (16)

Parola così sostituita con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 2.

in ragione della nazionalità, residenza, condizioni fisiche e competenze culturali degli utenti:
a) livello dei servizi offerti;
b) entità delle collezioni in esposizione;
c) domanda potenziale di visite;
d) prezzo del biglietto di strutture museali con caratteristiche analoghe, o comunque di strutture dislocate nello stesso territorio;
e) costo di accesso a strutture dislocate nello stesso territorio che offrono servizi legati al tempo libero;
f) previsione di agevolazioni per determinate fasce di utenza, con particolare riferimento ai giovani di età inferiore a 18 anni, agli studenti di età inferiore a 25 anni, agli ultrasessantacinquenni, ai nuclei familiari e agli accompagnatori di persone con disabilità; ulteriori agevolazioni sono previste in occasione di manifestazioni di promozione culturale.
Art. 2
- Requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale (17)

Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 3.

1. I titolari dei musei richiedono al competente settore regionale, con le modalità di cui all'articolo 3, il riconoscimento della qualifica di rilevanza regionale ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 21/2010.
2. I requisiti per il riconoscimento della qualifica di rilevanza regionale sono coerenti con gli standard minimi di qualità per i musei adottati con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e turismo 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale).
3. I requisiti di cui al comma 2 sono suddivisi nei seguenti macro-ambiti:
a) requisiti attinenti all'organizzazione;
b) requisiti attinenti alle collezioni;
c) requisiti attinenti alla comunicazione e ai rapporti con il territorio.
4. I requisiti di cui al comma 3 lettera a) sono definiti nell'Allegato A).
5. I requisiti di cui al comma 3 lettera b) sono definiti nell'Allegato B).
6. I requisiti di cui al comma 3 lettera c) sono definiti nell'Allegato C).
Art. 3
- Modalità di presentazione e contenuti dell’istanza di riconoscimento della qualifica di rilevanza regionale (art. 21 l.r. 21/2010 )
1. L’istanza di riconoscimento della qualifica di rilevanza regionale è presentata entro il 31 marzo di ciascun anno, unitamente alla relativa documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 comma 2. Il modello di istanza è approvato con decreto del dirigente del settore regionale competente in materia di musei.(18)

Comma così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 4.

2. Il settore regionale competente verifica la congruità e la completezza dell’istanza e della relativa dichiarazione entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza.
3. Qualora la verifica di cui al comma 2 abbia esito positivo, il competente settore regionale richiede alla Commissione tecnica regionale di cui all’articolo 4 l’emanazione del parere ai sensi dell’articolo 22 della l.r 21/2010 .
Art. 4
- Organizzazione e funzionamento della Commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei (art.22 l.r. 21/2010 )
1. La Commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei di cui all’articolo 22 della l.r. 21/2010 elegge il presidente tra i suoi componenti.
2. Alle sedute della Commissione partecipa il dirigente del settore regionale competente o un suo delegato. (19)

Parole inserite con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 5.

3. La Commissione è convocata dal dirigente del settore regionale competente d'intesa con il presidente per l'emanazione del parere di competenza entro dieci giorni dalla richiesta di cui all'articolo 3 comma 3. La convocazione è inoltrata almeno dieci giorni prima della seduta. (20)

Comma così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 5.

4. La seduta in prima convocazione è valida con la presenza della maggioranza dei componenti, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. In caso di assenza del presidente, le relative funzioni sono svolte dal membro più anziano di età.
5. Il parere è emanato entro trenta giorni dalla prima seduta della Commissione, ed è deliberato a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
6. Alle sedute della Commissione partecipa un segretario con funzioni di redazione del verbale.
Art. 5
- Requisiti specifici per la costituzione dei sistemi museali (21)

Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 6.

1. I sistemi museali di cui all’articolo 17 della l.r. 21/2010 sono costituiti sulla base del possesso dei seguenti requisiti specifici:
a) convenzione di sistema stipulata tra i soggetti titolari dei musei;
b) regolamento di sistema;
c) individuazione di un ente capofila;
d) programmazione annuale di attività condivise;
e) bilancio previsionale annuale;
f) possesso da parte dei musei ed ecomusei aderenti di uno statuto o regolamento ai sensi del punto A1) dell'Allegato A.
2. La convenzione di cui al comma 1 lettera a) prevede:
a) denominazione del sistema;
b) natura del sistema (territoriale o tematica);
c) disponibilità di una sede;
d) nomi degli enti titolari o gestori dei musei aderenti al sistema;
e) nomi e indirizzi dei musei ed ecomusei aderenti con riferimento agli statuti e ai regolamenti degli stessi;
f) descrizione del contesto territoriale, sociale, tematico;
g) missione, funzioni e obiettivi;
h) svolgimento in forma coordinata delle seguenti attività:
h1) attività di comunicazione e di promozione relative ai servizi del sistema museale;
h2) attività di valorizzazione culturale, quali mostre temporanee, convegni, concerti, spettacoli;
h3) formazione e aggiornamento professionale del personale;
h4) costituzione di banche dati informative sulle attività svolte dai musei del sistema e realizzazione di un sito web contenente informazioni aggiornate;
i) ente capofila e suoi compiti;
j) modalità di organizzazione e funzionamento;
k) comitato scientifico, composto dai direttori dei musei aderenti al sistema e da altri componenti individuati per la loro competenza;
l) direttore, coordinatore, organismo coordinatore del sistema;
m) dotazione di personale proprio o in condivisione;
n) modalità di partecipazione al sistema;
o) distribuzione degli oneri a carico dei partecipanti;
p) validità minima triennale;
q) modalità di rinnovo, modifica e recesso.
3. Il regolamento di cui al comma 1 lettera b) deve essere redatto in coerenza con la convenzione di cui al comma 1 lettera a) e deve regolare le modalità di adesione al sistema, gli impegni e gli obblighi che i musei ed ecomusei aderenti devono rispettare per farne parte.
4. L’ente capofila di cui al comma 1 lettera c) può essere soggetto giuridico distinto e autonomo dagli enti titolari o gestori dei musei ed ecomusei aderenti al sistema oppure soggetto titolare o gestore di uno o più musei ed ecomusei aderenti al sistema museale.
5. La programmazione delle attività del sistema di cui al comma 1 lettera d) disciplinate nella convenzione di cui al comma 1 lettera a) è annuale.
6. I musei di cui al comma 2 lettera e) possono aderire a un solo sistema museale territoriale e ad uno o più sistemi museali tematici.
CAPO II
- Rete documentaria e archivio della produzione editoriale regionale
SEZIONE I
- Biblioteche e archivi
Art. 6
- Criteri generali per la definizione degli oneri a carico degli utenti delle biblioteche e degli archivi (art. 11 comma 5 l.r. 21/2010 )
1. L’accesso alle biblioteche e agli archivi, nonché la consultazione dei documenti ivi conservati e il prestito locale dei documenti in loro possesso, costituiscono funzioni di base del sistema documentario pubblico e sono gratuiti per l'utente.
2. Costituiscono altresì funzioni di base del sistema documentario pubblico e sono pertanto gratuite:
a) l’attività di informazione per l’uso della biblioteca o dell’archivio e delle fonti informative a stampa e digitali;
b) la consulenza di base, consistente nelle prime informazioni per le ricerche bibliografiche e documentarie attraverso cataloghi e inventari e nell’assistenza per il reperimento del materiale documentario e informativo;
c) l'accesso a internet, con le limitazioni disposte dalla normativa vigente e le modalità fissate dal regolamento della biblioteca.
3. I servizi diversi e aggiuntivi rispetto a quelli di base di cui ai commi 1 e 2, che comportino costi supplementari interni o esterni, possono essere a pagamento. In particolare possono essere a pagamento i servizi volti a soddisfare richieste specifiche personalizzate, il prestito interbibliotecario e la riproduzione su supporto cartaceo o informatico di documenti e cataloghi. Gli oneri a carico degli utenti per i servizi suddetti devono essere determinati tenuto conto che :
a) non possono essere previste maggiorazioni degli oneri in ragione della nazionalità, residenza, condizioni fisiche e competenze culturali degli utenti;
b) i proventi devono essere considerati un rimborso totale o parziale dei costi sostenuti dalla biblioteca a tal fine;
c) il costo dell’attività di consulenza eccedente quella di cui al comma 2 lettera b) sia nelle biblioteche sia negli archivi è determinato sulla base del costo orario del personale impiegato e degli altri eventuali costi per il reperimento di fonti informative sostenuti dalle biblioteca o dall’archivio;
d) le riproduzioni di beni documentari sono soggette alle previsioni di cui agli articoli 108 e 109 Sito esternodel dlgs.42/2004 .
Art. 7
- Requisiti essenziali per la costituzione delle reti documentarie locali (art. 28 comma 2 l.r. 21/2010 )
1. La rete documentaria locale costituisce la modalità ordinaria di organizzazione e gestione delle attività e dei servizi documentari integrati.
2. La rete documentaria locale è costituita dagli enti locali attraverso la stipula di convenzioni che prevedono la distribuzione fra i soggetti partecipanti delle funzioni della rete stessa e dei relativi oneri. Le convenzioni contengono, inoltre, gli elementi di cui all’articolo 6, commi 1 e 2.
3. La rete documentaria locale deve estendersi al territorio di una intera provincia o di più province o deve riguardare un patrimonio uguale o superiore a 300.000 documenti inventariati.
4. La rete documentaria locale ha una dotazione di personale fra gli istituti che partecipano alla rete non inferiore a 1 addetto ogni 7000 abitanti.
5. La rete documentaria locale realizza:
a) la gestione in cooperazione dei servizi bibliotecari di catalogazione, acquisto, prestito interbibliotecario e del sistema informativo di rete;
b) la programmazione coordinata degli interventi di riordino, inventariazione e fruizione degli archivi e la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico-bibliografico;
c) la gestione di un sito web di rete comprendente informazioni strutturate su tutti gli istituti documentari di rete, l’accesso ai servizi web cooperativi e un catalogo collettivo di rete connesso stabilmente al catalogo unico virtuale regionale (Metaopac regionale) e al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN);
d) la programmazione coordinata delle attività di comunicazione, promozione, marketing dei servizi e promozione della lettura;
e) la raccolta, l’analisi e la trasmissione alla Regione Toscana dei dati per il sistema informativo statistico.
Art. 8
- Requisiti organizzativi e di servizio degli istituti responsabili del coordinamento dei servizi di rete (art. 28 comma 6 l.r. 21/2010 )
1. Per ciascuna rete documentaria locale sono individuati uno o più istituti fra quelli aderenti alla rete stessa quali responsabili del coordinamento dei servizi di rete.
2. A tal fine l’istituto responsabile del coordinamento dei servizi di rete deve garantire:
a) la presenza al suo interno almeno di un bibliotecario o di un archivista, in relazione ai servizi di rete coordinati. Nel caso in cui un solo istituto sia responsabile del coordinamento di tutti i servizi di rete, deve essere previsto almeno un bibliotecario e un archivista dedicati a tempo pieno al coordinamento tecnico;
b) la disponibilità di dotazioni tecnologiche idonee allo svolgimento delle funzioni assegnate e in particolare di un sistema di connessione almeno di tipo ADSL;
c) nel caso di biblioteche, il rispetto di un orario di apertura di almeno 36 ore settimanali, o di 50 ore settimanali nel caso di comuni capoluogo; nel caso di archivi il rispetto di un orario di apertura di almeno 18 ore settimanali, o di 30 ore nel caso di comuni capoluogo.
SEZIONE II
- Archivio della produzione editoriale regionale
Art. 9
- Criteri per l’individuazione dei centri di deposito e delle attività finalizzate al funzionamento dell’archivio (art. 25 comma 3 l.r. 21/2010 )
1. Per centri di deposito si intendono gli istituti depositari di cui alla Sito esternolegge 15 aprile Sito esterno2004, n. 106 (Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico).
2. I centri di deposito svolgono le funzioni di cui all’Sito esternoarticolo 5 della l. 106/2004 e sono individuati tra gli istituti documentari della Toscana sulla base dei seguenti criteri:
a) esperienza pregressa acquisita nello svolgimento delle funzioni di istituto depositario ai sensi della previgente normativa statale sul deposito obbligatorio. A tal fine la Regione può avvalersi delle strutture statali presenti nel proprio territorio ai sensi dell’Sito esternoarticolo 4 del decreto del presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n.252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico);
b) adeguatezza della struttura organizzativa e delle professionalità necessarie allo svolgimento delle funzioni di istituto depositario previste dalla normativa vigente;
c) specializzazione dell’istituto relativamente alla gestione di una o più tipologie di documenti inseriti nella disciplina del deposito legale.
3. Le modalità operative di svolgimento delle funzioni sono disciplinate da apposita convenzione tra la Regione e i centri di deposito.
4. La Regione, sulla base del monitoraggio della gestione e dell’attività dell’archivio, valuta la funzionalità della soluzione adottata per la sua organizzazione e può rivederne la struttura anche procedendo all’individuazione di nuovi centri di deposito. Sono altresì possibili modifiche alla struttura dell’archivio nei seguenti casi:
a) grave inadempienza degli istituti nell’esercizio delle funzioni di deposito e nel rispetto delle condizioni poste dalla convenzione di cui al comma 3;
b) sopravvenuta impossibilità degli istituti all’esercizio delle funzioni di deposito.
5. I centri di deposito assicurano il funzionamento dell’archivio attraverso lo svolgimento delle attività previste dalla Sito esternol. 106/2004 .
CAPO III
- Istituzioni culturali
Art. 10
- Modalità di presentazione delle domande ai fini della formazione della tabella regionale (art. 31 comma 3 l.r. 21/2010 )
1. La domanda ai fini della formazione della tabella regionale è presentata dal legale rappresentante dell’istituzione culturale entro il 31 luglio dell’anno di scadenza della tabella regionale.
2. La domanda è redatta utilizzando il modello approvato con decreto del dirigente della competente struttura regionale e reperibile anche sul sito web della Regione Toscana.
3. La domanda di cui al comma 1 è presentata, anche in via telematica, unitamente alla dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei seguenti elementi:
a) l’avvenuta costituzione dell’istituzione culturale per legge ovvero il riconoscimento della personalità giuridica privata da almeno 10 anni dalla data di scadenza per la presentazione della domanda;
b) la tipologia dei beni culturali di cui all’articolo 30 comma 2 lettera e) della l.r. 21/2010 ;
c) l’indicazione del bene culturale afferente ad almeno una tipologia di cui alla lettera precedente di cui sia stato verificato l’interesse culturale ai sensi dell’Sito esternoarticolo 12 del d.lgs. 42/2004 , ovvero di cui sia stato dichiarato l’interesse culturale ai sensi dell’Sito esternoarticolo 13 del d.lgs. 42/2004 ;
d) l’avvenuta inventariazione e catalogazione del patrimonio verificato o dichiarato di interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 Sito esternodel d.lgs. 42/2004 ;
e) la disponibilità di risorse umane, professionali, strumentali e finanziarie adeguate per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
4. Unitamente alla domanda di cui al comma 1 e alla dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3 è presentata inoltre la seguente documentazione:
a) l’atto costitutivo e lo statuto;
b) la relazione sull’attività scientifica e culturale svolta negli ultimi 10 anni con particolare riferimento all’ultimo triennio e il programma di attività per il triennio successivo;
c) i bilanci consuntivi degli ultimi tre anni e il bilancio preventivo dell’anno in corso, deliberati dagli organi statutari competenti e corredati dalla relazione dei sindaci revisori;
d) copia delle pubblicazioni ritenute più significative ai fini della valutazione.
5. Le istituzioni presenti nella tabella attestano entro il 31 dicembre di ogni anno il mantenimento dei requisiti di cui all’articolo 30 comma 2 della l.r. 21/2010 e a tal fine presentano:
a) la dichiarazione sostitutiva attestante gli elementi di cui al comma 3, lettera a), b), c), d), e) e l’eventuale aggiornamento;
b) il bilancio consuntivo dell’anno precedente e il bilancio preventivo dell’anno in corso deliberati dagli organi statutari competenti e corredati dalla relazione dei sindaci revisori;
c) la relazione sull’attività scientifica e culturale svolta nell’anno precedente e il programma di attività per l’anno in corso.
Art. 11
- Modalità di valutazione delle domande ai fini della formazione della tabella regionale (art. 31 comma 3 l.r. 21/2010 )
1. La valutazione delle domande ai fini della formazione della tabella regionale è effettuata dal settore competente per materia entro il termine di centoventi giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
2. La valutazione delle domande è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
a) il grado di rilevanza scientifica e culturale delle attività svolte e programmate;
b) l’entità del patrimonio d’interesse culturale e la rilevanza dell’impegno tecnico-scientifico, organizzativo ed economico necessario per la sua conservazione e valorizzazione;
c) il rilievo dell’archivio/biblioteca/ museo, in termini di patrimonio reso fruibile, di visitatori e di qualità dell’offerta;
d) le caratteristiche e l’ampiezza dei servizi, delle attività e degli strumenti per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali dell’istituzione;
e) la dimensione e le caratteristiche della struttura organizzativa;
f) il grado di efficienza della gestione economica;
g) l’eventuale interesse culturale di cui al Sito esternod.lgs. 42/2004 dell’immobile o degli immobili di cui l’istituzione ha la gestione e incidenza delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria nel bilancio dell’istituzione.
CAPO IV
- Sistema regionale dello spettacolo
SEZIONE I
- Attività teatrali, musicali e coreutiche
Art. 12
- Requisiti per l’accreditamento degli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo (art. 36 l.r. 21/2010 )
1. I soggetti interessati ad essere accreditati quali enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo di cui all’articolo 34 comma 1 lettera e) della l.r. 21/2010 , richiedono l’accreditamento con istanza al settore regionale competente, con le modalità di cui all’articolo 13.
2. I requisiti per l’accreditamento sono i seguenti:
a) finalità e attività, previste nell’atto costitutivo, rivolte alla promozione e alla diffusione dello spettacolo dal vivo;
b) sede operativa nel territorio della Regione Toscana da almeno tre anni;
c) qualificata attività culturale, che evidenzi in particolare le produzioni, realizzata anche con il concorso finanziario degli enti locali, della Regione o dello Stato, svolta in maniera continuativa;
d) programma di attività, riferito al periodo per cui si richiede l’accreditamento, qualificato, economicamente sostenibile, compartecipato finanziariamente dagli enti locali e rispondente alle linee di sviluppo del sistema dello spettacolo dal vivo previste dal piano della cultura di cui all’articolo 4 della l.r. 21/2010 ;
e) disponibilità, di durata almeno coincidente con il periodo per cui è richiesto l’accreditamento, e formalizzata con apposito atto, di spazi o strutture con almeno una sala di capienza non inferiore a 100 posti, agibili, ubicati nel territorio della Regione Toscana e idonei alla produzione ed all’ospitalità di spettacoli e di eventuali attività collaterali.
3. I requisiti di cui al comma 2, lettere d), e) possono essere conseguiti in forma associata, anche con la partecipazione di soggetti che hanno conseguito l’accreditamento in forma singola o con gli enti di cui all’articolo 34 comma 1 lettera b), c), d) della l.r. 21/2010 , mediante la stipula di una convenzione che stabilisca:
a) oggetto e durata dell’accordo;
b) rapporti finanziari;
c) distribuzione delle funzioni tra gli enti contraenti.
Art. 13
- Modalità e termini dell’accreditamento degli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo (art. 36 l.r. 21/2010 )
1. Il legale rappresentante del soggetto che richiede l’accreditamento presenta, anche in via telematica, l’ istanza di cui all’articolo 12 comma 1 entro il termine del 31 marzo di ciascun anno.
2. All’ istanza di cui al comma 1 è allegata dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 12 comma 2. Il modello di istanza è approvato con decreto del dirigente del settore regionale competente in materia di spettacolo.
3. Il settore regionale competente in materia di spettacolo effettua la valutazione delle richieste di accreditamento, entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
4. La valutazione di cui al comma 3 è effettuata in coerenza con i contenuti del piano della cultura di cui all’articolo 4 della l.r. 21/2010 .
5. L’accreditamento ha validità quinquennale.
6. Gli enti accreditati presentano, anche in via telematica, entro il 30 marzo di ogni anno dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza dei requisiti di cui all’articolo 12 comma 2; al termine del quinquennio i soggetti interessati presentano nuova istanza di accreditamento.
7. La Regione effettua il controllo sulla totalità degli enti accreditati entro un anno dal rilascio dell’accreditamento, e un controllo a campione negli anni successivi. Qualora l’esito del controllo sia negativo, la Regione revoca l’accreditamento con provvedimento motivato.
Art. 14
- Modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione regionale per lo spettacolo dal vivo (art. 37 l.r. 21/2010 )
1. La Commissione regionale per lo spettacolo dal vivo è organismo consultivo che coadiuva la Giunta regionale nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 35 della l.r. 21/2010 , attraverso l’integrazione tra le varie componenti del sistema regionale dello spettacolo.
2. La Commissione rimane in carica per la durata della legislatura ed è presieduta dal dirigente del settore regionale competente in materia di spettacolo di cui all’articolo 37 comma 3 lettera b) della l.r. 21/2010 .
3. I membri di cui all’articolo 37 comma 3 lettera a) della l.r. 21/2010 sono esperti di comprovata esperienza almeno quinquennale nel settore dello spettacolo dal vivo, con adeguata conoscenza del sistema toscano dello spettacolo dal vivo.
4. La Commissione si riunisce annualmente in almeno due sedute plenarie, almeno una delle quali finalizzata all’elaborazione delle proposte e delle osservazioni di cui all’articolo 37 comma 2 della l.r. 21/2010 .
5. Le sottocommissioni di cui all’articolo 37 comma 4 della l.r. 21/2010 possono formulare proposte e osservazioni nell’ambito degli orientamenti individuati nelle sedi plenarie di cui al comma 4 per i singoli ambiti dello spettacolo dal vivo. Le sottocommissioni possono scegliere anche modalità interdisciplinari di lavoro, e possono essere consultate dai competenti uffici regionali in merito a specifiche problematiche di natura tecnica.
6. La Commissione è convocata dal presidente almeno sette giorni prima della seduta. La seduta in prima convocazione è valida con la presenza della maggioranza dei componenti, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.
7. Le proposte e le osservazioni sono deliberate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
8. Alle sedute della Commissione partecipa un segretario con funzioni di redazione del verbale.
Art. 15
- Requisiti specifici di ammissibilità al sostegno finanziario dei progetti nel settore dello spettacolo (art. 40 l.r. 21/2010 )
1. Il requisito specifico di ammissibilità per i progetti presentati dagli enti di rilevanza regionale accreditati ai sensi degli articoli 12 e 13 sono i seguenti:
a) progetto artistico- culturale di particolare interesse ai fini dello sviluppo del sistema regionale dello spettacolo dal vivo di cui all’articolo 35 della l.r.21/2010 nel quale siano evidenziati in particolare: gli obiettivi, le modalità e i tempi di attuazione, la sostenibilità economica, le risorse umane, artistiche, tecniche ed organizzative impiegate, le attività produttive, le collaborazioni con altri soggetti di rilevanza nazionale e/o internazionale;
b) compartecipazione finanziaria dell’ente al progetto.
2. I requisiti specifici di ammissibilità per i progetti relativi ad interventi produttivi e di creazione artistica d’innovazione, ricerca, sperimentazione nei settori della prosa, della danza e della musica, sono i seguenti:
a) presentazione da parte di soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 39 comma 2 lettera b) della l.r. 21/2010 , la cui sede operativa sia stabilita da almeno tre anni nel territorio della Regione Toscana, e le cui finalità e attività, previste nell’atto costitutivo, siano rivolte alla promozione e diffusione dello spettacolo dal vivo;
b) compartecipazione finanziaria al progetto da parte dei soggetti di cui alla lettera a);
c) progetto artistico- organizzativo qualificato, sottoscritto dal direttore artistico-organizzativo, nel quale siano evidenziati, in particolare, i seguenti aspetti: gli obiettivi, le modalità e i tempi di attuazione, la sostenibilità economica, le risorse umane, artistiche, tecniche ed organizzative impiegate, le eventuali collaborazioni con altri soggetti.
3. I requisiti specifici di ammissibilità per i progetti di sostegno alla produzione, programmazione e promozione del cinema di qualità, alle sale di cui all’articolo 38 commi 1 e 2 della l.r. 21/2010 e per la formazione del pubblico sono i seguenti:
a) produzioni cinematografiche e audiovisive economicamente sostenibili, realizzate, in tutto o in parte, nel territorio regionale da parte di soggetti che garantiscano affidabilità finanziaria e dotati di una struttura organizzativa di elevata professionalità sul piano artistico, tecnico ed amministrativo- gestionale. Tali produzioni sono finalizzate a promuovere e valorizzare l’immagine e la conoscenza della Toscana e a rivestire interesse anche in ambito nazionale e internazionale;
b) programmazione di particolare rilievo culturale e di interesse regionale, che preveda anche la realizzazione di iniziative di formazione del pubblico, in particolare delle giovani generazioni anche attraverso il coinvolgimento delle scuole toscane, realizzata da sale cinematografiche dotate di tecnologie digitali ed aperte al pubblico con una programmazione di almeno 120 giorni all’anno;
c) sale d’essai riconosciute ai sensi della normativa statale, che presentino un progetto culturalmente qualificato ed economicamente sostenibile, svolto preferibilmente in collaborazione con soggetti pubblici e/o privati operanti nel territorio regionale. Il progetto è finalizzato alla promozione del cinema di qualità e alla formazione del pubblico, in particolare delle giovani generazioni, anche attraverso il coinvolgimento delle scuole toscane.
4. I requisiti specifici di ammissibilità dei progetti di realizzazione di festival di cui all’articolo 39 comma 2 lettera d) della l.r. 21/2010 sono i seguenti:
a) presentazione da parte di soggetti la cui sede operativa sia stabilita da almeno tre anni nel territorio della Regione Toscana, e le cui finalità e attività, previste nell’atto costitutivo, siano rivolte alla promozione e diffusione dello spettacolo dal vivo;
b) compartecipazione finanziaria al progetto da parte dei soggetti di cui alla lettera a);
c) progetto di particolare rilevanza artistica e culturale, sottoscritto dal direttore artistico e dal direttore organizzativo, che si svolga in un arco di tempo limitato, in uno o più spazi di un territorio omogeneo sotto il profilo progettuale e articolato in più spettacoli, direttamente prodotti, coprodotti o ospitati, anche in prima nazionale o assoluta. Nel progetto sono evidenziati, in particolare, i seguenti aspetti: gli obiettivi, le modalità, il luogo e i tempi di attuazione, la sostenibilità economica, le risorse umane, artistiche, tecniche ed organizzative impiegate, le collaborazioni, anche internazionali, con altri soggetti.
5. I requisiti specifici di ammissibilità dei progetti dei complessi di musica colta, jazz e popolare di cui all’articolo 39 comma 2 lettera e) della l.r. 21/2010 sono i seguenti:
a) presentazione da parte di soggetti la cui sede operativa sia stabilita da almeno tre anni nel territorio della Regione Toscana, e le cui finalità e attività, previste nell’atto costitutivo, siano rivolte alla promozione e diffusione dello spettacolo dal vivo;
b) compartecipazione finanziaria al progetto da parte dei soggetti di cui alla lettera a);
c) periodo di disponibilità degli spazi di spettacolo e di servizio per ogni anno di intervento;
d) la sostenibilità economica;
e) le risorse umane, artistiche, tecniche ed organizzative impiegate;
f) la relazione tra l’intervento culturale e il territorio di riferimento;
g) l’integrazione delle diverse discipline dello spettacolo;
h) le eventuali attività di tutoraggio nei confronti di giovani compagnie;
i) compartecipazione finanziaria degli enti locali e di altri eventuali soggetti pubblici o privati.
6. Per le compagnie di prosa e le compagnie di danza, oltre ai requisiti di cui al comma 5, è richiesto l’ulteriore requisito di un progetto di residenza di durata pluriennale, sottoscritto dal direttore artistico- organizzativo, proposto da singoli soggetti (residenza individuale) nel quale siano evidenziati in particolare i seguenti aspetti: le attività di spettacolo (produzione, ospitalità, formazione, laboratori) con la previsione delle giornate destinate annualmente alle attività recitative aperte al pubblico.
7. Qualora il progetto di cui al comma 6 sia presentato in forma associata (residenza multipla), ad esso è allegata una convenzione che stabilisca:
a) oggetto e durata dell’accordo;
b) rapporti finanziari;
c) distribuzione delle funzioni tra i soggetti contraenti.
Art. 16
- Composizione e funzionamento del nucleo permanente di valutazione dei progetti nel settore dello spettacolo (art. 40 l.r. 21/2010 )(13)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 marzo 2013, n. 10/R, art. 2.

1. Il nucleo di cui all’articolo 40 comma 3 della l.r. 21/2010 rilascia un parere, tenendo conto di quanto stabilito dal piano della cultura e dei criteri definiti dai documenti attuativi di cui agli articoli 4 e 5 della l.r. 21/2010, al settore competente in materia di spettacolo in merito alla valutazione dei progetti di cui all’articolo 15, commi 1, 2, 5 e 6.
2. Il nucleo di valutazione di cui al comma 1 è costituito da un numero massimo di cinque membri, esperti nelle discipline dello spettacolo di comprovata esperienza artistico- organizzativa almeno quinquennale, di cui almeno uno esperto per ciascuna delle categorie (prosa, danza, musica), in base alle finalità e ai contenuti dei progetti di cui al comma 1.
3. Non possono essere nominati membri del nucleo coloro che sono in rapporto di parentela o affinità entro il secondo grado, o intrattengono rapporti di lavoro o collaborazione con i soggetti che presentano i progetti di cui al comma 1.
4. Il nucleo elegge il presidente tra i suoi membri.
5. Il presidente convoca il nucleo almeno sette giorni prima della seduta. La seduta in prima convocazione è valida con la presenza della maggioranza dei componenti, e, in seconda convocazione, se sono presenti almeno tre membri tra cui il presidente.
6. I pareri, contenenti le motivazioni delle valutazioni espresse, sono deliberati a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
7. Alle sedute del nucleo partecipa un segretario con funzioni di redazione del verbale.
Art. 17
- Promozione della cultura musicale (art. 46 l.r. 21/2010 )
1. I requisiti specifici per il sostegno degli istituti di alta formazione musicale di competenza regionale di cui all’articolo 46 comma 1 lettera a) della l.r. 21/2010 sono i seguenti:
a) sede operativa stabilita da almeno tre anni nel territorio della Regione Toscana;
b) finalità e attività, previste nell’atto costitutivo, rivolte alla formazione, promozione e diffusione della cultura musicale;
c) la realizzazione di attività di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore musicale, da almeno tre anni nel territorio della Regione Toscana anche con il concorso finanziario degli enti locali, della Regione e dello Stato, oltre che con risorse proprie, mediante l’organizzazione di corsi di qualificazione e perfezionamento professionale per musicisti, con particolare riferimento alle pratiche d’insieme ed orchestrali, e mediante le eventuali collaborazioni con organismi nazionali e internazionali;
d) la realizzazione di attività di produzione, quale elemento di completamento ed integrazione dei corsi, anche con propri gruppi organizzati di artisti;
e) la disponibilità, formalizzata con apposito atto, di spazi o strutture agibili ubicate nel territorio della Regione Toscana, che siano idonee alla realizzazione delle attività;
f) direzione artistica e direzione organizzativa qualificata e di comprovata esperienza;
g) il programma triennale di attività e il progetto dettagliato, qualificato ed economicamente sostenibile del primo anno. Il progetto specifica i seguenti elementi:
1) tipologia dei corsi di perfezionamento professionale;
2) durata e numero dei corsi;
3) numero delle ore di insegnamento previste per ogni corso;
4) docenti prescelti per le discipline di insegnamento;
5) numero dei partecipanti ai corsi;
6) attività di produzione a completamento ed integrazione dei corsi;
2. I requisiti specifici per il sostegno delle attività di ricerca e di sperimentazione didattica di cui all’articolo 46 comma 1 lettera b) della l.r. 21/2010 sono i seguenti:
a) presentazione da parte di soggetti la cui sede operativa sia stabilita da almeno tre anni nel territorio della Regione Toscana, e le cui finalità e attività, previste nell’atto costitutivo, siano rivolte alla formazione, promozione e diffusione della cultura musicale;
b) compartecipazione finanziaria alle attività da parte dei soggetti di cui alla lettera a);
c) la realizzazione di attività da almeno tre anni, anche con il concorso finanziario di soggetti pubblici, nel territorio della Regione Toscana finalizzate in particolare all’aggiornamento e riqualificazione degli operatori del settore musicale, dei docenti delle scuole di musica e delle istituzioni scolastiche della Regione Toscana;
d) la presentazione di un progetto qualificato ed economicamente sostenibile nel quale siano evidenziati la tipologia, il numero e la durata delle attività di aggiornamento e riqualificazione dei partecipanti, la professionalità degli esperti e dei docenti coinvolti.
3. I requisiti specifici per il sostegno finanziario agli enti locali territoriali sono i seguenti:
a) la realizzazione di attività corsuali di formazione musicale svolta in maniera continuativa da almeno tre anni nel territorio della Regione Toscana;
b) la presentazione di un programma delle attività didattiche, economicamente sostenibile e coerente con i contenuti del piano della cultura, nel quale siano specificati i seguenti elementi:
1) tipologia dei corsi di orientamento o di formazione musicale;
2) il numero e la durata dei corsi;
3) il numero di ore di insegnamento previsto per ogni corso;
4) i docenti prescelti per le discipline di insegnamento;
5) il numero dei partecipanti ai corsi.
4. I requisiti specifici per il sostegno finanziario agli enti ed alle associazioni di cui all’articolo 46 comma 1 lettera c) della l.r. 21/2010 sono i seguenti:
a) i requisiti di cui al comma 3;
b) i requisiti di cui al comma 2 lettera a) e lettera b).
SEZIONE I bis
Art. 17 bis
1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni delle strutture assoggettate ad autorizzazione all’esercizio cinematografico:
a) sala cinematografica: uno spazio chiuso dotato di uno schermo e di adeguate attrezzature tecniche, adibito a pubblico spettacolo cinematografico;
b) cinema-teatro: lo spazio chiuso di cui alla lettera a) dotato anche di palcoscenico attrezzato destinato alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi e attrezzature;
c) piccola multisala: multisala comprendente un massimo di quattro sale, per un numero complessivo di posti non superiore a settecento;
d) media multisala: multisala comprendente da cinque ad un massimo di otto sale;
e) grande multisala: multisala comprendente più di otto sale;
f) arena: il cinema all’aperto funzionante esclusivamente nel periodo fra il 15 maggio ed il 30 settembre, costruito su un’area delimitata e appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche.
2. Le strutture cinematografiche, anche se non soggette ad autorizzazione all’esercizio cinematografico ai sensi dell’articolo 50 comma 1 e 1 bis della legge regionale 25 febbraio 2010, n.21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali) devono essere in possesso delle necessarie autorizzazioni ai sensi della vigente normativa in materia urbanistica, di sicurezza, di pubblico spettacolo. Il SUAP competente che rilascia le suddette autorizzazioni ne dà comunicazione al competente settore regionale, ai fini dell’aggiornamento del sistema informativo della rete distributiva di cui all’articolo 51 bis della l.r. 21/2010.
Art. 17 ter
1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni degli interventi assoggettati ad autorizzazione all’esercizio cinematografico nel caso in cui la capienza complessiva sia o divenga superiore a settecento posti o che la tipologia strutturale rientri tra le medie e grandi multisala:
a) realizzazione: costruzione di nuove strutture con conseguente zonizzazione dell’area relativa, ovvero gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione;
b) trasformazione: modifica di strutture, con o senza opere, al fine di renderle idonee allo svolgimento di spettacoli cinematografici;
c) adattamento: adeguamento strutturale o funzionale di strutture già adibite all'esercizio dell'attività cinematografica;
d) ampliamento: aumento del numero dei posti di un esercizio cinematografico in attività;
e) trasferimento: spostamento di posti cinema all’interno della stessa provincia.
2. L’autorizzazione all’esercizio cinematografico è inoltre richiesta, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 bis della l.r. 21/2010, per le sale cinematografiche con capienza inferiore a settecento posti e per le piccole multisala:
a) qualora siano localizzate nel medesimo immobile o siano ubicate entro un raggio di cento metri o comunque configuranti una medesima struttura;
b) qualora nella composizione della società richiedente siano presenti soggetti che hanno trasferito posti cinema nei cinque anni antecedenti la presentazione dell’istanza, ovvero soggetti che abbiano un qualsiasi rapporto societario con essi. Tale condizione si applica anche alle imprese individuali.
Art. 17 quater
1. Ai fini dell’attività di esercizio cinematografico, sia per le strutture soggette ad autorizzazione all’esercizio cinematografico che per quelle non soggette, sono altresì richiesti i seguenti requisiti tecnici minimi:
a) impianto di proiezione automatico o semiautomatico e di riproduzione sonora digitale;
b) aria condizionata o impianto di termoventilazione;
c) cassa automatica;
d) poltrone di larghezza non inferiore a cinquantacinque centimetri e con distanza tra le file non inferiore a un metro;
e) adeguato numero di posti, in relazione alla dimensione della sala, riservato a persone diversamente abili, conformemente al decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche).
Art. 17 quinquies
- Procedimento di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio cinematografico(7)

Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R, art. 6.

1. La domanda di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio cinematografico è presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune territorialmente competente unitamente alle domande di rilascio dei seguenti atti:
a) titolo abilitativo edilizio necessario per la realizzazione dell’intervento e gli altri procedimenti ad esso connessi ai sensi della vigente normativa;
b) titolo previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi;
c) titolo previsto dalla legge regionale 1 dicembre 1998, n.89 (Norme in materia di inquinamento acustico);
d) titolo previsto dall’articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
2. Ai sensi del d.p.r. 7 settembre 2010, n.160 (Regolamento a livello nazionale per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38 comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133), tutte le dichiarazioni, le comunicazioni, le domande e i relativi allegati concernenti l’autorizzazione sono presentate in via telematica al SUAP competente per territorio, avvalendosi della documentazione e dei servizi offerti dalla banca dati di cui all’articolo 42 della legge regionale 23 luglio 2009, n.40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), messa a disposizione nel sito istituzionale del SUAP competente.
3. Il SUAP competente svolge in via telematica il procedimento in conformità a quanto previsto dal decreto del presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.160 (Regolamento a livello nazionale per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133) e dalla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).
4. Il comune competente mediante il SUAP adotta il provvedimento di rilascio o diniego dell'autorizzazione all’esercizio cinematografico entro novanta giorni dal ricevimento della domanda e ne dà comunicazione al competente settore regionale ai fini dell’aggiornamento del sistema informativo della rete distributiva di cui all’articolo 51 bis della l.r. 21/2010.
Art. 17 sexies
- Contenuto della domanda di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio cinematografico (8)

Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R, art. 7.

1. Nella domanda di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio cinematografico sono indicati:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale del richiedente. Se la richiesta viene avanzata dal legale rappresentante per conto di una società, sono indicate anche denominazione o ragione sociale, sede legale, partita IVA, numero e data di iscrizione al registro delle imprese;
b) tipologia di attività per la quale si richiede l'autorizzazione, nonché l'indicazione dei locali o della zona nella quale si intende attivare l'esercizio;
c) denominazione che si intende assegnare all'esercizio;
d) numero di posti complessivi e, in caso di multisala, ripartizione del numero complessivo fra le varie sale;
e) certificazione antimafia da parte dei soggetti obbligati ai sensi della normativa vigente, o in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
f) attestazione della disponibilità dell'area e degli immobili oggetto di intervento.
2. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti a firma di tecnico abilitato:
a) planimetria generale in scala 1:500 rappresentante l'area destinata o occupata dalla sala cinematografica e le aree adiacenti, con indicazioni esatte relative alla altimetria e alla destinazione degli edifici confinanti o prossimi, fino ad una distanza di cento metri dal perimetro dell'edificio progettato nonché le aree limitrofe fino allo sbocco delle strade urbane adiacenti con le relative sezioni stradali;
b) planimetrie in scala 1:100 rappresentanti di eventuali diversi piani dell'edificio con l'indicazione della destinazione d'uso dei singoli locali, il numero e la disposizione dei posti, le uscite di sicurezza ed i percorsi di esodo, individuati con i singoli grafici previsti dalla normativa vigente con l'indicazione del numero massimo di persone che permettono di far defluire, la posizione e le dimensioni delle cabine di proiezione, le installazioni e gli impianti previsti, i servizi igienici e i locali destinati ad altri usi;
c) sezioni longitudinali e trasversali in scala 1:100 dell'edificio;
d) relazione tecnico-illustrativa, comprendente anche il calcolo della sistemazione acustica;
e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamento in materia di documentazione amministrativa) relativa al possesso dei requisiti tecnici minimi di cui all’articolo 17 quater;
f) nel caso di strutture multisala di grandi dimensioni, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il rispetto del requisito relativo alla distanza di almeno quindici chilometri in linea d’aria da ogni altra struttura cinematografica presente sul territorio;
g) nel caso di strutture cinematografiche di cui all’articolo 50 comma 1 bis lettera b) della l.r. 21/2010, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la composizione della società richiedente.
3. La trasformazione di una sala cinematografica in due o più sale, nella fattispecie di cui all’articolo 50 comma 1 bis lettera a) della l.r. 21/2010, è richiesta con una istanza corredata di un progetto unitario relativo agli interventi da realizzare nell'immobile che si intende destinare a multisala.
4. Qualora la richiesta di autorizzazione all’esercizio cinematografico riguardi il trasferimento di posti cinema nell’ambito della stessa provincia, tali posti devono essere contestualmente chiusi al momento della presentazione della domanda di autorizzazione. A tal fine, all’istanza di autorizzazione deve essere allegata copia della comunicazione di cessazione dell’attività.
Art. 17 septies
- Decadenza e proroga dell’autorizzazione all’esercizio cinematografico (9)

Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R, art. 8.

1. L’autorizzazione all’esercizio cinematografico decade in caso di:
a) mancato avvio dell’attività cinematografica entro un anno dal rilascio dell’autorizzazione da parte del comune territorialmente competente;
b) inattività, intesa come assenza totale di programmazione, dell’esercizio cinematografico autorizzato per un periodo superiore a un anno.
2. Qualora vi siano comprovati motivi derivanti da cause non imputabili all’interessato, i termini di cui al comma 1 lettera a) possono essere prorogati, previa istanza da presentarsi entro il termine di scadenza, da parte del comune competente che mediante il SUAP ne dà comunicazione al competente settore regionale.
3. I comuni effettuano controlli, anche a campione, sull’effettivo svolgimento dell’attività cinematografica da parte degli esercizi autorizzati, in base alle disposizioni e modalità previste dai rispettivi regolamenti comunali.
4. La proroga di cui al comma 2 è concessa entro trenta giorni dal comune competente mediante il SUAP con atto motivato; il comune ne dà comunicazione al competente settore regionale ai fini dell’aggiornamento del sistema informativo della rete distributiva di cui all’articolo 51 bis della l.r. 21/2010.
5. Restano valide le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi richiesti a fini urbanistici, o comunque diversi da quelli di cui al presente regolamento.
Art. 17 octies
- Trasferimento di titolarità o di gestione e chiusura per cessazione dell’attività(10)

Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R, art. 9.

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio cinematografico, per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività, sono comunicate al comune che mediante il SUAP ne trasmette copia al competente settore regionale ai fini dell’aggiornamento del sistema informativo della rete distributiva di cui all’articolo 51 bis della l.r. 21/2010.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata:
a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;
b) entro un anno dalla morte del titolare;
c) entro sessanta giorni dalla cessazione dell'attività.
3. Nel caso di chiusura per cessazione dell’attività, per cause diverse dalla decadenza per inattività ultrannuale, di un esercizio cinematografico il comune competente territorialmente mediante il SUAP ne dà comunicazione al competente settore regionale entro il termine del 30 settembre di ogni anno, ai fini dell’aggiornamento del sistema informativo della rete distributiva di cui all’articolo 51 bis della l.r. 21/2010.
Art. 17 nonies
1. L’autorizzazione all’esercizio cinematografico è rilasciata, ai sensi dell’articolo 50 comma 2 della l.r. 21/2010, nel rispetto dei seguenti indicatori:
a) capacità dell’offerta: essa indica il numero dei posti autorizzabili in ciascuna provincia ed è determinata sulla base del rapporto tra quoziente provinciale e quoziente regionale come di seguito definiti:
1) il quoziente provinciale è definito dal rapporto tra il numero di posti e la popolazione residente a livello provinciale;
2) il quoziente regionale è definito dal rapporto tra il numero di posti e la popolazione residente a livello regionale;
b) dotazione infrastrutturale: la Regione, in sede di conferenza di servizi per l’autorizzazione all’esercizio cinematografico delle medie e grandi multisale, mette a disposizione le informazioni relative alla dotazione infrastrutturale di cui all’articolo 51 comma 1 bis della l.r. 21/2010 e riferite al Sistema Economico Locale (SEL), così come definito dalla deliberazione del Consiglio regionale 26 luglio 1999, n.219, all’interno del quale è previsto il nuovo insediamento, ai fini di una valutazione di tali informazioni nell’ambito della medesima conferenza di servizi;
c) distanze: per le grandi multisala, come previsto dall’articolo 51 comma 1 ter della l.r. 21/2010, deve essere rispettata la distanza di almeno quindici chilometri in linea d’aria da ogni altra struttura cinematografica presente sul territorio.
2. Ai fini del calcolo degli indicatori di cui al comma 1 sono computati, secondo i dati riferiti all’anno precedente a quello dell’aggiornamento annuale del sistema informativo della rete distributiva di cui all’articolo 51 bis della l.r. 21/2010:
a) i posti degli esercizi cinematografici che abbiano svolto attività di programmazione per un numero superiore a 120 giornate l’anno;
b) i posti delle strutture autorizzate ai sensi di legge, anche se non ancora in attività, entro un anno dalla data di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio cinematografico;
c) i posti delle sale cinematografiche per le quali è stata concessa la proroga di cui all’articolo 17 septies comma 2;
d) i posti delle sale cinematografiche inattive da meno di un anno purchè siano entrate nel computo dell’indicatore capacità dell’offerta nel precedente aggiornamento del sistema della rete distributiva di cui all’articolo 51 bis della l.r. 21/2010.
3. In fase di aggiornamento del sistema della rete distributiva, qualora il quoziente provinciale risulti superiore al quoziente regionale, i posti degli esercizi cinematografici decaduti, ai sensi dell’articolo 17 septies, nell’anno di riferimento dei dati di cui al comma 2 ovvero chiusi, a seguito di apposita comunicazione di cui all’articolo 17 octies da parte del comune competente mediante il SUAP, vengono resi disponibili ai fini autorizzatori, ai sensi dell’articolo 51 comma 1 quater della l.r. 21/2010, nell’ambito della stessa provincia, fino al successivo aggiornamento del sistema informativo della rete distributiva.
4. Qualora vengano contestualmente presentate, ai sensi dell’articolo 17 ter comma 1, una richiesta di ampliamento dei posti dell’esercizio cinematografico e una richiesta di realizzazione di nuova struttura cinematografica, nell’assegnazione dei posti resisi disponibili ai sensi del comma 3 viene data priorità alla richiesta di realizzazione di nuova struttura cinematografica.
5. Ai sensi dell’articolo 50 comma 2 ter della l.r. 20/2011, l’autorizzazione per le medie e grandi multisala di cui al comma 1 lettera b), rilasciata a seguito della conferenza dei servizi, può essere condizionata da prescrizioni vincolanti volte a garantire un utilizzo della struttura anche a fini culturali, educativi e di socializzazione da parte della collettività. Tali prescrizioni possono comprendere fra l’altro:
a) la previsione di una sala cinematografica allestita a cinema-teatro;
b) la previsione di una percentuale di programmazione riservata al cinema indipendente o d’autore;
c) la concessione (gratuita o a prezzi concordati) di spazi per attività culturali ed eventi pubblici negli orari in cui non viene effettuata la programmazione cinematografica;
d) la previsione di condizioni vantaggiose per la fruizione cinematografica a particolari fasce di popolazione (es. anziani, giovani, scolaresche).
6. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, la Regione approva con decreto dirigenziale l’aggiornamento del sistema informativo della rete distributiva di cui all’articolo 51 bis della l.r. 21/2010, nel quale viene indicata la capacità dell’offerta ai fini dell’autorizzazione all’esercizio cinematografico. L’aggiornamento annuale viene effettuato sulla base dei dati relativi all’anno precedente ed ha validità fino al successivo decreto dirigenziale di aggiornamento del sistema.
7. Gli effetti della decadenza di cui all’articolo 17 septies, ai fini dell’aggiornamento del sistema della rete distributiva di cui all’articolo 51 bis della l.r. 21/2010, decorrono dalla data di adozione del decreto dirigenziale di cui al comma 6.
CAPO V
- Riviste toscane di cultura
Art. 18
- Requisiti per l’iscrizione all’elenco delle riviste toscane di cultura (art. 53 comma 2, lett. s) l.r. 21/2010 )
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per riviste di cultura le pubblicazioni periodiche, a stampa e/o on line, di ambito umanistico, sociale, economico e scientifico, che hanno come oggetto prevalente di interesse lo studio interdisciplinare, la divulgazione e la promozione del dibattito culturale sulla realtà sociale contemporanea.
2. Per l’iscrizione nell’elenco, le pubblicazioni devono presentare i seguenti requisiti:
a) per le riviste a stampa:
1) essere registrate come pubblicazioni periodiche ai sensi dell’Sito esternoarticolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n.47 (Disposizioni sulla stampa);
2) essere iscritte al Registro degli operatori di comunicazione per i soggetti di cui all’articolo 2 del “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione” approvato con delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 666/08/CONS, del 26 novembre 2008;
3) dedicare alla pubblicità a pagamento un numero di pagine inferiori al 20%;
4) avere la sede della redazione in Toscana;
5) essere munite del numero internazionale identificativo del periodico (ISSN);
b) per le riviste on line:
1) essere in regola con gli obblighi di registrazione previsti dalla Sito esternolegge 7 marzo 2001, n. 62 (Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla Sito esternoL. 5 agosto 1981, n.416 ) e dall’Sito esternoarticolo 7 comma 3 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico);
2) avere la sede dell’ente responsabile della pubblicazione in Toscana;
3) essere munite del numero internazionale identificativo del periodico (ISNN) o del sistema base di input/output di rete (NBN);
c) per entrambe le tipologie:
1) avere rigore scientifico nella trattazione degli argomenti, nella struttura metodologica, nell’originalità degli apporti, tenuto conto anche:
a) della autorità culturale degli autori che collaborano normalmente alla pubblicazione, del direttore del comitato di redazione, del comitato scientifico;
b) della ampiezza del corredo bibliografico;
c) del riconoscimento a livello statale delle pubblicazioni periodiche di elevato livello culturale ai sensi dell’ Sito esternoarticolo 25 della legge 5 agosto 1981, n.416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria);
d) del fattore di impatto quale indice sintetico che misura il numero medio di citazioni ricevute in un particolare anno da articoli pubblicati in una rivista scientifica nei due anni precedenti, pubblicato nel Journal Citation Reports;
2) avere continuità e regolarità delle pubblicazioni.
3. Sono esclusi dall’elenco:
a) giornali e serie monografiche;
b) stampa aziendale a uso interno;
c) stampa religiosa a circolazione interna o limitata;
d) stampa scolastica;
e) stampa di quartiere;
f) periodici dello Stato, di enti locali, di enti pubblici;
g) periodici di istituti finanziari o di credito;
h) periodici di associazioni professionali;
i) periodici di partiti, movimenti o gruppi politici;
l) periodici interamente in lingua straniera.
4. La domanda di iscrizione al registro è presentata dal legale rappresentante della rivista decorsi 6 mesi dall’emanazione del presente regolamento.
5. La domanda è redatta utilizzando il modello approvato con decreto del dirigente della competente struttura regionale, reperibile anche sul sito web della Regione Toscana e corredata dalla dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), c) numero 1) a), c), d), e numero 2).
6. Unitamente alla domanda di cui al comma 4 e alla dichiarazione sostitutiva di cui al comma 5 è presentata inoltre copia della rivista.
CAPO VI
- Sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali
Art. 19
- Sistema informativo dei beni, delle istituzioni e della attività culturali (art. 9 l.r. 21/2010 )
1. La Giunta regionale definisce, mediante le delibere annuali di attuazione del piano della cultura di cui all’articolo 5 della l.r. 21/2010 , gli elementi caratterizzanti i flussi informativi, quali modelli di rilevazione, organizzazione del piano di rilevazione, e utilizzo di procedure informatizzate, in un quadro di coerenza nell’ambito delle tecnologie e degli standard del sistema informativo regionale.
2. Le delibere di cui al comma 1 indicano altresì gli obblighi di rilevazione e comunicazione alla Regione dei dati statistici dei soggetti accreditati dalla Regione stessa, nonché dei soggetti beneficiari di contributi regionali, ai fini del monitoraggio sulla permanenza delle condizioni di accesso ai benefici.
3. La Regione, al fine di perseguire le finalità di cui alla l.r. 21/2010 e al presente regolamento, può divulgare i dati ricevuti a livello singolo e aggregato. Le informazioni oggetto della divulgazione sono indicate nell’ allegato alle schede di rilevazione approvate con decreto dirigenziale.
CAPO VII
- Norme finali e transitorie
Art. 20
- Norma transitoria
1. In sede di prima applicazione, il termine di cui all’articolo 3 comma 1 è stabilito in novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. In sede di prima applicazione, il termine di cui all’articolo 10 comma 1 è stabilito in centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del piano della cultura di cui all’articolo 4 della l.r. 21/2010 .
3. In sede di prima applicazione, il requisito di cui all’articolo 10 comma 3 lettera c) è soddisfatto dalla presentazione della richiesta di verifica dell’interesse culturale per i beni di cui all’Sito esternoarticolo 10 comma 1 del d.lgs. 42/2004 .
4. In sede di prima applicazione, il termine di cui all’articolo 13 comma 1 è stabilito in novanta giorni dalla data di entrata in vigore del piano della cultura di cui all’articolo 4 della l.r. 21/2010 .

Note del Redattore:

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Punto così sostituito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 1.

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Punto aggiunto con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 1.

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Titolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 2.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 3.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 4.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 5.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 6.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 7.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 8.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 9.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 10.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 19 marzo 2013, n. 10/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 marzo 2013, n. 10/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.