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Regolamento 6 giugno 2011, n. 22/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 17 giugno 2011

Art. 17 sexies
- Contenuto della domanda di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio cinematografico (8)

Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R, art. 7.

1. Nella domanda di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio cinematografico sono indicati:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale del richiedente. Se la richiesta viene avanzata dal legale rappresentante per conto di una società, sono indicate anche denominazione o ragione sociale, sede legale, partita IVA, numero e data di iscrizione al registro delle imprese;
b) tipologia di attività per la quale si richiede l'autorizzazione, nonché l'indicazione dei locali o della zona nella quale si intende attivare l'esercizio;
c) denominazione che si intende assegnare all'esercizio;
d) numero di posti complessivi e, in caso di multisala, ripartizione del numero complessivo fra le varie sale;
e) certificazione antimafia da parte dei soggetti obbligati ai sensi della normativa vigente, o in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
f) attestazione della disponibilità dell'area e degli immobili oggetto di intervento.
2. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti a firma di tecnico abilitato:
a) planimetria generale in scala 1:500 rappresentante l'area destinata o occupata dalla sala cinematografica e le aree adiacenti, con indicazioni esatte relative alla altimetria e alla destinazione degli edifici confinanti o prossimi, fino ad una distanza di cento metri dal perimetro dell'edificio progettato nonché le aree limitrofe fino allo sbocco delle strade urbane adiacenti con le relative sezioni stradali;
b) planimetrie in scala 1:100 rappresentanti di eventuali diversi piani dell'edificio con l'indicazione della destinazione d'uso dei singoli locali, il numero e la disposizione dei posti, le uscite di sicurezza ed i percorsi di esodo, individuati con i singoli grafici previsti dalla normativa vigente con l'indicazione del numero massimo di persone che permettono di far defluire, la posizione e le dimensioni delle cabine di proiezione, le installazioni e gli impianti previsti, i servizi igienici e i locali destinati ad altri usi;
c) sezioni longitudinali e trasversali in scala 1:100 dell'edificio;
d) relazione tecnico-illustrativa, comprendente anche il calcolo della sistemazione acustica;
e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamento in materia di documentazione amministrativa) relativa al possesso dei requisiti tecnici minimi di cui all’articolo 17 quater;
f) nel caso di strutture multisala di grandi dimensioni, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il rispetto del requisito relativo alla distanza di almeno quindici chilometri in linea d’aria da ogni altra struttura cinematografica presente sul territorio;
g) nel caso di strutture cinematografiche di cui all’articolo 50 comma 1 bis lettera b) della l.r. 21/2010, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la composizione della società richiedente.
3. La trasformazione di una sala cinematografica in due o più sale, nella fattispecie di cui all’articolo 50 comma 1 bis lettera a) della l.r. 21/2010, è richiesta con una istanza corredata di un progetto unitario relativo agli interventi da realizzare nell'immobile che si intende destinare a multisala.
4. Qualora la richiesta di autorizzazione all’esercizio cinematografico riguardi il trasferimento di posti cinema nell’ambito della stessa provincia, tali posti devono essere contestualmente chiusi al momento della presentazione della domanda di autorizzazione. A tal fine, all’istanza di autorizzazione deve essere allegata copia della comunicazione di cessazione dell’attività.

Note del Redattore:

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Punto così sostituito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 1.

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Punto aggiunto con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 1.

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Titolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 2.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 3.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 4.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 5.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 6.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 7.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 8.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 9.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 10.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 19 marzo 2013, n. 10/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 marzo 2013, n. 10/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.