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Regolamento 6 giugno 2011, n. 22/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 17 giugno 2011

Art. 17 octies
- Trasferimento di titolarità o di gestione e chiusura per cessazione dell’attività(10)

Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R, art. 9.

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio cinematografico, per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività, sono comunicate al comune che mediante il SUAP ne trasmette copia al competente settore regionale ai fini dell’aggiornamento del sistema informativo della rete distributiva di cui all’articolo 51 bis della l.r. 21/2010.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata:
a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;
b) entro un anno dalla morte del titolare;
c) entro sessanta giorni dalla cessazione dell'attività.
3. Nel caso di chiusura per cessazione dell’attività, per cause diverse dalla decadenza per inattività ultrannuale, di un esercizio cinematografico il comune competente territorialmente mediante il SUAP ne dà comunicazione al competente settore regionale entro il termine del 30 settembre di ogni anno, ai fini dell’aggiornamento del sistema informativo della rete distributiva di cui all’articolo 51 bis della l.r. 21/2010.

Note del Redattore:

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Punto così sostituito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 1.

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Punto aggiunto con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 1.

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Titolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 2.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 3.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 4.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 5.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 6.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 7.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 8.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 9.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 10.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 19 marzo 2013, n. 10/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 marzo 2013, n. 10/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.