Menù di navigazione

Regolamento 6 giugno 2011, n. 22/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 17 giugno 2011

SEZIONE I bis
Art. 17 bis
1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni delle strutture assoggettate ad autorizzazione all’esercizio cinematografico:
a) sala cinematografica: uno spazio chiuso dotato di uno schermo e di adeguate attrezzature tecniche, adibito a pubblico spettacolo cinematografico;
b) cinema-teatro: lo spazio chiuso di cui alla lettera a) dotato anche di palcoscenico attrezzato destinato alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi e attrezzature;
c) piccola multisala: multisala comprendente un massimo di quattro sale, per un numero complessivo di posti non superiore a settecento;
d) media multisala: multisala comprendente da cinque ad un massimo di otto sale;
e) grande multisala: multisala comprendente più di otto sale;
f) arena: il cinema all’aperto funzionante esclusivamente nel periodo fra il 15 maggio ed il 30 settembre, costruito su un’area delimitata e appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche.
2. Le strutture cinematografiche, anche se non soggette ad autorizzazione all’esercizio cinematografico ai sensi dell’articolo 50 comma 1 e 1 bis della legge regionale 25 febbraio 2010, n.21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali) devono essere in possesso delle necessarie autorizzazioni ai sensi della vigente normativa in materia urbanistica, di sicurezza, di pubblico spettacolo. Il SUAP competente che rilascia le suddette autorizzazioni ne dà comunicazione al competente settore regionale, ai fini dell’aggiornamento del sistema informativo della rete distributiva di cui all’articolo 51 bis della l.r. 21/2010.
Art. 17 ter
1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni degli interventi assoggettati ad autorizzazione all’esercizio cinematografico nel caso in cui la capienza complessiva sia o divenga superiore a settecento posti o che la tipologia strutturale rientri tra le medie e grandi multisala:
a) realizzazione: costruzione di nuove strutture con conseguente zonizzazione dell’area relativa, ovvero gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione;
b) trasformazione: modifica di strutture, con o senza opere, al fine di renderle idonee allo svolgimento di spettacoli cinematografici;
c) adattamento: adeguamento strutturale o funzionale di strutture già adibite all'esercizio dell'attività cinematografica;
d) ampliamento: aumento del numero dei posti di un esercizio cinematografico in attività;
e) trasferimento: spostamento di posti cinema all’interno della stessa provincia.
2. L’autorizzazione all’esercizio cinematografico è inoltre richiesta, ai sensi dell’articolo 50 comma 1 bis della l.r. 21/2010, per le sale cinematografiche con capienza inferiore a settecento posti e per le piccole multisala:
a) qualora siano localizzate nel medesimo immobile o siano ubicate entro un raggio di cento metri o comunque configuranti una medesima struttura;
b) qualora nella composizione della società richiedente siano presenti soggetti che hanno trasferito posti cinema nei cinque anni antecedenti la presentazione dell’istanza, ovvero soggetti che abbiano un qualsiasi rapporto societario con essi. Tale condizione si applica anche alle imprese individuali.
Art. 17 quater
1. Ai fini dell’attività di esercizio cinematografico, sia per le strutture soggette ad autorizzazione all’esercizio cinematografico che per quelle non soggette, sono altresì richiesti i seguenti requisiti tecnici minimi:
a) impianto di proiezione automatico o semiautomatico e di riproduzione sonora digitale;
b) aria condizionata o impianto di termoventilazione;
c) cassa automatica;
d) poltrone di larghezza non inferiore a cinquantacinque centimetri e con distanza tra le file non inferiore a un metro;
e) adeguato numero di posti, in relazione alla dimensione della sala, riservato a persone diversamente abili, conformemente al decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche).
Art. 17 quinquies
- Procedimento di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio cinematografico(7)

Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R, art. 6.

1. La domanda di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio cinematografico è presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune territorialmente competente unitamente alle domande di rilascio dei seguenti atti:
a) titolo abilitativo edilizio necessario per la realizzazione dell’intervento e gli altri procedimenti ad esso connessi ai sensi della vigente normativa;
b) titolo previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi;
c) titolo previsto dalla legge regionale 1 dicembre 1998, n.89 (Norme in materia di inquinamento acustico);
d) titolo previsto dall’articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
2. Ai sensi del d.p.r. 7 settembre 2010, n.160 (Regolamento a livello nazionale per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38 comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133), tutte le dichiarazioni, le comunicazioni, le domande e i relativi allegati concernenti l’autorizzazione sono presentate in via telematica al SUAP competente per territorio, avvalendosi della documentazione e dei servizi offerti dalla banca dati di cui all’articolo 42 della legge regionale 23 luglio 2009, n.40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), messa a disposizione nel sito istituzionale del SUAP competente.
3. Il SUAP competente svolge in via telematica il procedimento in conformità a quanto previsto dal decreto del presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.160 (Regolamento a livello nazionale per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133) e dalla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).
4. Il comune competente mediante il SUAP adotta il provvedimento di rilascio o diniego dell'autorizzazione all’esercizio cinematografico entro novanta giorni dal ricevimento della domanda e ne dà comunicazione al competente settore regionale ai fini dell’aggiornamento del sistema informativo della rete distributiva di cui all’articolo 51 bis della l.r. 21/2010.
Art. 17 sexies
- Contenuto della domanda di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio cinematografico (8)

Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R, art. 7.

1. Nella domanda di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio cinematografico sono indicati:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale del richiedente. Se la richiesta viene avanzata dal legale rappresentante per conto di una società, sono indicate anche denominazione o ragione sociale, sede legale, partita IVA, numero e data di iscrizione al registro delle imprese;
b) tipologia di attività per la quale si richiede l'autorizzazione, nonché l'indicazione dei locali o della zona nella quale si intende attivare l'esercizio;
c) denominazione che si intende assegnare all'esercizio;
d) numero di posti complessivi e, in caso di multisala, ripartizione del numero complessivo fra le varie sale;
e) certificazione antimafia da parte dei soggetti obbligati ai sensi della normativa vigente, o in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
f) attestazione della disponibilità dell'area e degli immobili oggetto di intervento.
2. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti a firma di tecnico abilitato:
a) planimetria generale in scala 1:500 rappresentante l'area destinata o occupata dalla sala cinematografica e le aree adiacenti, con indicazioni esatte relative alla altimetria e alla destinazione degli edifici confinanti o prossimi, fino ad una distanza di cento metri dal perimetro dell'edificio progettato nonché le aree limitrofe fino allo sbocco delle strade urbane adiacenti con le relative sezioni stradali;
b) planimetrie in scala 1:100 rappresentanti di eventuali diversi piani dell'edificio con l'indicazione della destinazione d'uso dei singoli locali, il numero e la disposizione dei posti, le uscite di sicurezza ed i percorsi di esodo, individuati con i singoli grafici previsti dalla normativa vigente con l'indicazione del numero massimo di persone che permettono di far defluire, la posizione e le dimensioni delle cabine di proiezione, le installazioni e gli impianti previsti, i servizi igienici e i locali destinati ad altri usi;
c) sezioni longitudinali e trasversali in scala 1:100 dell'edificio;
d) relazione tecnico-illustrativa, comprendente anche il calcolo della sistemazione acustica;
e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamento in materia di documentazione amministrativa) relativa al possesso dei requisiti tecnici minimi di cui all’articolo 17 quater;
f) nel caso di strutture multisala di grandi dimensioni, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il rispetto del requisito relativo alla distanza di almeno quindici chilometri in linea d’aria da ogni altra struttura cinematografica presente sul territorio;
g) nel caso di strutture cinematografiche di cui all’articolo 50 comma 1 bis lettera b) della l.r. 21/2010, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la composizione della società richiedente.
3. La trasformazione di una sala cinematografica in due o più sale, nella fattispecie di cui all’articolo 50 comma 1 bis lettera a) della l.r. 21/2010, è richiesta con una istanza corredata di un progetto unitario relativo agli interventi da realizzare nell'immobile che si intende destinare a multisala.
4. Qualora la richiesta di autorizzazione all’esercizio cinematografico riguardi il trasferimento di posti cinema nell’ambito della stessa provincia, tali posti devono essere contestualmente chiusi al momento della presentazione della domanda di autorizzazione. A tal fine, all’istanza di autorizzazione deve essere allegata copia della comunicazione di cessazione dell’attività.
Art. 17 septies
- Decadenza e proroga dell’autorizzazione all’esercizio cinematografico (9)

Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R, art. 8.

1. L’autorizzazione all’esercizio cinematografico decade in caso di:
a) mancato avvio dell’attività cinematografica entro un anno dal rilascio dell’autorizzazione da parte del comune territorialmente competente;
b) inattività, intesa come assenza totale di programmazione, dell’esercizio cinematografico autorizzato per un periodo superiore a un anno.
2. Qualora vi siano comprovati motivi derivanti da cause non imputabili all’interessato, i termini di cui al comma 1 lettera a) possono essere prorogati, previa istanza da presentarsi entro il termine di scadenza, da parte del comune competente che mediante il SUAP ne dà comunicazione al competente settore regionale.
3. I comuni effettuano controlli, anche a campione, sull’effettivo svolgimento dell’attività cinematografica da parte degli esercizi autorizzati, in base alle disposizioni e modalità previste dai rispettivi regolamenti comunali.
4. La proroga di cui al comma 2 è concessa entro trenta giorni dal comune competente mediante il SUAP con atto motivato; il comune ne dà comunicazione al competente settore regionale ai fini dell’aggiornamento del sistema informativo della rete distributiva di cui all’articolo 51 bis della l.r. 21/2010.
5. Restano valide le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi richiesti a fini urbanistici, o comunque diversi da quelli di cui al presente regolamento.
Art. 17 octies
- Trasferimento di titolarità o di gestione e chiusura per cessazione dell’attività(10)

Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R, art. 9.

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio cinematografico, per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività, sono comunicate al comune che mediante il SUAP ne trasmette copia al competente settore regionale ai fini dell’aggiornamento del sistema informativo della rete distributiva di cui all’articolo 51 bis della l.r. 21/2010.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata:
a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;
b) entro un anno dalla morte del titolare;
c) entro sessanta giorni dalla cessazione dell'attività.
3. Nel caso di chiusura per cessazione dell’attività, per cause diverse dalla decadenza per inattività ultrannuale, di un esercizio cinematografico il comune competente territorialmente mediante il SUAP ne dà comunicazione al competente settore regionale entro il termine del 30 settembre di ogni anno, ai fini dell’aggiornamento del sistema informativo della rete distributiva di cui all’articolo 51 bis della l.r. 21/2010.
Art. 17 nonies
1. L’autorizzazione all’esercizio cinematografico è rilasciata, ai sensi dell’articolo 50 comma 2 della l.r. 21/2010, nel rispetto dei seguenti indicatori:
a) capacità dell’offerta: essa indica il numero dei posti autorizzabili in ciascuna provincia ed è determinata sulla base del rapporto tra quoziente provinciale e quoziente regionale come di seguito definiti:
1) il quoziente provinciale è definito dal rapporto tra il numero di posti e la popolazione residente a livello provinciale;
2) il quoziente regionale è definito dal rapporto tra il numero di posti e la popolazione residente a livello regionale;
b) dotazione infrastrutturale: la Regione, in sede di conferenza di servizi per l’autorizzazione all’esercizio cinematografico delle medie e grandi multisale, mette a disposizione le informazioni relative alla dotazione infrastrutturale di cui all’articolo 51 comma 1 bis della l.r. 21/2010 e riferite al Sistema Economico Locale (SEL), così come definito dalla deliberazione del Consiglio regionale 26 luglio 1999, n.219, all’interno del quale è previsto il nuovo insediamento, ai fini di una valutazione di tali informazioni nell’ambito della medesima conferenza di servizi;
c) distanze: per le grandi multisala, come previsto dall’articolo 51 comma 1 ter della l.r. 21/2010, deve essere rispettata la distanza di almeno quindici chilometri in linea d’aria da ogni altra struttura cinematografica presente sul territorio.
2. Ai fini del calcolo degli indicatori di cui al comma 1 sono computati, secondo i dati riferiti all’anno precedente a quello dell’aggiornamento annuale del sistema informativo della rete distributiva di cui all’articolo 51 bis della l.r. 21/2010:
a) i posti degli esercizi cinematografici che abbiano svolto attività di programmazione per un numero superiore a 120 giornate l’anno;
b) i posti delle strutture autorizzate ai sensi di legge, anche se non ancora in attività, entro un anno dalla data di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio cinematografico;
c) i posti delle sale cinematografiche per le quali è stata concessa la proroga di cui all’articolo 17 septies comma 2;
d) i posti delle sale cinematografiche inattive da meno di un anno purchè siano entrate nel computo dell’indicatore capacità dell’offerta nel precedente aggiornamento del sistema della rete distributiva di cui all’articolo 51 bis della l.r. 21/2010.
3. In fase di aggiornamento del sistema della rete distributiva, qualora il quoziente provinciale risulti superiore al quoziente regionale, i posti degli esercizi cinematografici decaduti, ai sensi dell’articolo 17 septies, nell’anno di riferimento dei dati di cui al comma 2 ovvero chiusi, a seguito di apposita comunicazione di cui all’articolo 17 octies da parte del comune competente mediante il SUAP, vengono resi disponibili ai fini autorizzatori, ai sensi dell’articolo 51 comma 1 quater della l.r. 21/2010, nell’ambito della stessa provincia, fino al successivo aggiornamento del sistema informativo della rete distributiva.
4. Qualora vengano contestualmente presentate, ai sensi dell’articolo 17 ter comma 1, una richiesta di ampliamento dei posti dell’esercizio cinematografico e una richiesta di realizzazione di nuova struttura cinematografica, nell’assegnazione dei posti resisi disponibili ai sensi del comma 3 viene data priorità alla richiesta di realizzazione di nuova struttura cinematografica.
5. Ai sensi dell’articolo 50 comma 2 ter della l.r. 20/2011, l’autorizzazione per le medie e grandi multisala di cui al comma 1 lettera b), rilasciata a seguito della conferenza dei servizi, può essere condizionata da prescrizioni vincolanti volte a garantire un utilizzo della struttura anche a fini culturali, educativi e di socializzazione da parte della collettività. Tali prescrizioni possono comprendere fra l’altro:
a) la previsione di una sala cinematografica allestita a cinema-teatro;
b) la previsione di una percentuale di programmazione riservata al cinema indipendente o d’autore;
c) la concessione (gratuita o a prezzi concordati) di spazi per attività culturali ed eventi pubblici negli orari in cui non viene effettuata la programmazione cinematografica;
d) la previsione di condizioni vantaggiose per la fruizione cinematografica a particolari fasce di popolazione (es. anziani, giovani, scolaresche).
6. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, la Regione approva con decreto dirigenziale l’aggiornamento del sistema informativo della rete distributiva di cui all’articolo 51 bis della l.r. 21/2010, nel quale viene indicata la capacità dell’offerta ai fini dell’autorizzazione all’esercizio cinematografico. L’aggiornamento annuale viene effettuato sulla base dei dati relativi all’anno precedente ed ha validità fino al successivo decreto dirigenziale di aggiornamento del sistema.
7. Gli effetti della decadenza di cui all’articolo 17 septies, ai fini dell’aggiornamento del sistema della rete distributiva di cui all’articolo 51 bis della l.r. 21/2010, decorrono dalla data di adozione del decreto dirigenziale di cui al comma 6.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto aggiunto con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 19 marzo 2013, n. 10/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 marzo 2013, n. 10/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.