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Regolamento 6 giugno 2011, n. 22/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 17 giugno 2011

SEZIONE I
- Attività teatrali, musicali e coreutiche
Art. 12
- Requisiti per l’accreditamento degli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo (art. 36 l.r. 21/2010 )
1. I soggetti interessati ad essere accreditati quali enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo di cui all’articolo 34 comma 1 lettera e) della l.r. 21/2010 , richiedono l’accreditamento con istanza al settore regionale competente, con le modalità di cui all’articolo 13.
2. I requisiti per l’accreditamento sono i seguenti:
a) finalità e attività, previste nell’atto costitutivo, rivolte alla promozione e alla diffusione dello spettacolo dal vivo;
b) sede operativa nel territorio della Regione Toscana da almeno tre anni;
c) qualificata attività culturale, che evidenzi in particolare le produzioni, realizzata anche con il concorso finanziario degli enti locali, della Regione o dello Stato, svolta in maniera continuativa;
d) programma di attività, riferito al periodo per cui si richiede l’accreditamento, qualificato, economicamente sostenibile, compartecipato finanziariamente dagli enti locali e rispondente alle linee di sviluppo del sistema dello spettacolo dal vivo previste dal piano della cultura di cui all’articolo 4 della l.r. 21/2010 ;
e) disponibilità, di durata almeno coincidente con il periodo per cui è richiesto l’accreditamento, e formalizzata con apposito atto, di spazi o strutture con almeno una sala di capienza non inferiore a 100 posti, agibili, ubicati nel territorio della Regione Toscana e idonei alla produzione ed all’ospitalità di spettacoli e di eventuali attività collaterali.
3. I requisiti di cui al comma 2, lettere d), e) possono essere conseguiti in forma associata, anche con la partecipazione di soggetti che hanno conseguito l’accreditamento in forma singola o con gli enti di cui all’articolo 34 comma 1 lettera b), c), d) della l.r. 21/2010 , mediante la stipula di una convenzione che stabilisca:
a) oggetto e durata dell’accordo;
b) rapporti finanziari;
c) distribuzione delle funzioni tra gli enti contraenti.
Art. 13
- Modalità e termini dell’accreditamento degli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo (art. 36 l.r. 21/2010 )
1. Il legale rappresentante del soggetto che richiede l’accreditamento presenta, anche in via telematica, l’ istanza di cui all’articolo 12 comma 1 entro il termine del 31 marzo di ciascun anno.
2. All’ istanza di cui al comma 1 è allegata dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 12 comma 2. Il modello di istanza è approvato con decreto del dirigente del settore regionale competente in materia di spettacolo.
3. Il settore regionale competente in materia di spettacolo effettua la valutazione delle richieste di accreditamento, entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
4. La valutazione di cui al comma 3 è effettuata in coerenza con i contenuti del piano della cultura di cui all’articolo 4 della l.r. 21/2010 .
5. L’accreditamento ha validità quinquennale.
6. Gli enti accreditati presentano, anche in via telematica, entro il 30 marzo di ogni anno dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza dei requisiti di cui all’articolo 12 comma 2; al termine del quinquennio i soggetti interessati presentano nuova istanza di accreditamento.
7. La Regione effettua il controllo sulla totalità degli enti accreditati entro un anno dal rilascio dell’accreditamento, e un controllo a campione negli anni successivi. Qualora l’esito del controllo sia negativo, la Regione revoca l’accreditamento con provvedimento motivato.
Art. 14
- Modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione regionale per lo spettacolo dal vivo (art. 37 l.r. 21/2010 )
1. La Commissione regionale per lo spettacolo dal vivo è organismo consultivo che coadiuva la Giunta regionale nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 35 della l.r. 21/2010 , attraverso l’integrazione tra le varie componenti del sistema regionale dello spettacolo.
2. La Commissione rimane in carica per la durata della legislatura ed è presieduta dal dirigente del settore regionale competente in materia di spettacolo di cui all’articolo 37 comma 3 lettera b) della l.r. 21/2010 .
3. I membri di cui all’articolo 37 comma 3 lettera a) della l.r. 21/2010 sono esperti di comprovata esperienza almeno quinquennale nel settore dello spettacolo dal vivo, con adeguata conoscenza del sistema toscano dello spettacolo dal vivo.
4. La Commissione si riunisce annualmente in almeno due sedute plenarie, almeno una delle quali finalizzata all’elaborazione delle proposte e delle osservazioni di cui all’articolo 37 comma 2 della l.r. 21/2010 .
5. Le sottocommissioni di cui all’articolo 37 comma 4 della l.r. 21/2010 possono formulare proposte e osservazioni nell’ambito degli orientamenti individuati nelle sedi plenarie di cui al comma 4 per i singoli ambiti dello spettacolo dal vivo. Le sottocommissioni possono scegliere anche modalità interdisciplinari di lavoro, e possono essere consultate dai competenti uffici regionali in merito a specifiche problematiche di natura tecnica.
6. La Commissione è convocata dal presidente almeno sette giorni prima della seduta. La seduta in prima convocazione è valida con la presenza della maggioranza dei componenti, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.
7. Le proposte e le osservazioni sono deliberate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
8. Alle sedute della Commissione partecipa un segretario con funzioni di redazione del verbale.
Art. 15
- Requisiti specifici di ammissibilità al sostegno finanziario dei progetti nel settore dello spettacolo (art. 40 l.r. 21/2010 )
1. Il requisito specifico di ammissibilità per i progetti presentati dagli enti di rilevanza regionale accreditati ai sensi degli articoli 12 e 13 sono i seguenti:
a) progetto artistico- culturale di particolare interesse ai fini dello sviluppo del sistema regionale dello spettacolo dal vivo di cui all’articolo 35 della l.r.21/2010 nel quale siano evidenziati in particolare: gli obiettivi, le modalità e i tempi di attuazione, la sostenibilità economica, le risorse umane, artistiche, tecniche ed organizzative impiegate, le attività produttive, le collaborazioni con altri soggetti di rilevanza nazionale e/o internazionale;
b) compartecipazione finanziaria dell’ente al progetto.
2. I requisiti specifici di ammissibilità per i progetti relativi ad interventi produttivi e di creazione artistica d’innovazione, ricerca, sperimentazione nei settori della prosa, della danza e della musica, sono i seguenti:
a) presentazione da parte di soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 39 comma 2 lettera b) della l.r. 21/2010 , la cui sede operativa sia stabilita da almeno tre anni nel territorio della Regione Toscana, e le cui finalità e attività, previste nell’atto costitutivo, siano rivolte alla promozione e diffusione dello spettacolo dal vivo;
b) compartecipazione finanziaria al progetto da parte dei soggetti di cui alla lettera a);
c) progetto artistico- organizzativo qualificato, sottoscritto dal direttore artistico-organizzativo, nel quale siano evidenziati, in particolare, i seguenti aspetti: gli obiettivi, le modalità e i tempi di attuazione, la sostenibilità economica, le risorse umane, artistiche, tecniche ed organizzative impiegate, le eventuali collaborazioni con altri soggetti.
3. I requisiti specifici di ammissibilità per i progetti di sostegno alla produzione, programmazione e promozione del cinema di qualità, alle sale di cui all’articolo 38 commi 1 e 2 della l.r. 21/2010 e per la formazione del pubblico sono i seguenti:
a) produzioni cinematografiche e audiovisive economicamente sostenibili, realizzate, in tutto o in parte, nel territorio regionale da parte di soggetti che garantiscano affidabilità finanziaria e dotati di una struttura organizzativa di elevata professionalità sul piano artistico, tecnico ed amministrativo- gestionale. Tali produzioni sono finalizzate a promuovere e valorizzare l’immagine e la conoscenza della Toscana e a rivestire interesse anche in ambito nazionale e internazionale;
b) programmazione di particolare rilievo culturale e di interesse regionale, che preveda anche la realizzazione di iniziative di formazione del pubblico, in particolare delle giovani generazioni anche attraverso il coinvolgimento delle scuole toscane, realizzata da sale cinematografiche dotate di tecnologie digitali ed aperte al pubblico con una programmazione di almeno 120 giorni all’anno;
c) sale d’essai riconosciute ai sensi della normativa statale, che presentino un progetto culturalmente qualificato ed economicamente sostenibile, svolto preferibilmente in collaborazione con soggetti pubblici e/o privati operanti nel territorio regionale. Il progetto è finalizzato alla promozione del cinema di qualità e alla formazione del pubblico, in particolare delle giovani generazioni, anche attraverso il coinvolgimento delle scuole toscane.
4. I requisiti specifici di ammissibilità dei progetti di realizzazione di festival di cui all’articolo 39 comma 2 lettera d) della l.r. 21/2010 sono i seguenti:
a) presentazione da parte di soggetti la cui sede operativa sia stabilita da almeno tre anni nel territorio della Regione Toscana, e le cui finalità e attività, previste nell’atto costitutivo, siano rivolte alla promozione e diffusione dello spettacolo dal vivo;
b) compartecipazione finanziaria al progetto da parte dei soggetti di cui alla lettera a);
c) progetto di particolare rilevanza artistica e culturale, sottoscritto dal direttore artistico e dal direttore organizzativo, che si svolga in un arco di tempo limitato, in uno o più spazi di un territorio omogeneo sotto il profilo progettuale e articolato in più spettacoli, direttamente prodotti, coprodotti o ospitati, anche in prima nazionale o assoluta. Nel progetto sono evidenziati, in particolare, i seguenti aspetti: gli obiettivi, le modalità, il luogo e i tempi di attuazione, la sostenibilità economica, le risorse umane, artistiche, tecniche ed organizzative impiegate, le collaborazioni, anche internazionali, con altri soggetti.
5. I requisiti specifici di ammissibilità dei progetti dei complessi di musica colta, jazz e popolare di cui all’articolo 39 comma 2 lettera e) della l.r. 21/2010 sono i seguenti:
a) presentazione da parte di soggetti la cui sede operativa sia stabilita da almeno tre anni nel territorio della Regione Toscana, e le cui finalità e attività, previste nell’atto costitutivo, siano rivolte alla promozione e diffusione dello spettacolo dal vivo;
b) compartecipazione finanziaria al progetto da parte dei soggetti di cui alla lettera a);
c) periodo di disponibilità degli spazi di spettacolo e di servizio per ogni anno di intervento;
d) la sostenibilità economica;
e) le risorse umane, artistiche, tecniche ed organizzative impiegate;
f) la relazione tra l’intervento culturale e il territorio di riferimento;
g) l’integrazione delle diverse discipline dello spettacolo;
h) le eventuali attività di tutoraggio nei confronti di giovani compagnie;
i) compartecipazione finanziaria degli enti locali e di altri eventuali soggetti pubblici o privati.
6. Per le compagnie di prosa e le compagnie di danza, oltre ai requisiti di cui al comma 5, è richiesto l’ulteriore requisito di un progetto di residenza di durata pluriennale, sottoscritto dal direttore artistico- organizzativo, proposto da singoli soggetti (residenza individuale) nel quale siano evidenziati in particolare i seguenti aspetti: le attività di spettacolo (produzione, ospitalità, formazione, laboratori) con la previsione delle giornate destinate annualmente alle attività recitative aperte al pubblico.
7. Qualora il progetto di cui al comma 6 sia presentato in forma associata (residenza multipla), ad esso è allegata una convenzione che stabilisca:
a) oggetto e durata dell’accordo;
b) rapporti finanziari;
c) distribuzione delle funzioni tra i soggetti contraenti.
Art. 16
- Composizione e funzionamento del nucleo permanente di valutazione dei progetti nel settore dello spettacolo (art. 40 l.r. 21/2010 )(13)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 marzo 2013, n. 10/R, art. 2.

1. Il nucleo di cui all’articolo 40 comma 3 della l.r. 21/2010 rilascia un parere, tenendo conto di quanto stabilito dal piano della cultura e dei criteri definiti dai documenti attuativi di cui agli articoli 4 e 5 della l.r. 21/2010, al settore competente in materia di spettacolo in merito alla valutazione dei progetti di cui all’articolo 15, commi 1, 2, 5 e 6.
2. Il nucleo di valutazione di cui al comma 1 è costituito da un numero massimo di cinque membri, esperti nelle discipline dello spettacolo di comprovata esperienza artistico- organizzativa almeno quinquennale, di cui almeno uno esperto per ciascuna delle categorie (prosa, danza, musica), in base alle finalità e ai contenuti dei progetti di cui al comma 1.
3. Non possono essere nominati membri del nucleo coloro che sono in rapporto di parentela o affinità entro il secondo grado, o intrattengono rapporti di lavoro o collaborazione con i soggetti che presentano i progetti di cui al comma 1.
4. Il nucleo elegge il presidente tra i suoi membri.
5. Il presidente convoca il nucleo almeno sette giorni prima della seduta. La seduta in prima convocazione è valida con la presenza della maggioranza dei componenti, e, in seconda convocazione, se sono presenti almeno tre membri tra cui il presidente.
6. I pareri, contenenti le motivazioni delle valutazioni espresse, sono deliberati a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
7. Alle sedute del nucleo partecipa un segretario con funzioni di redazione del verbale.
Art. 17
- Promozione della cultura musicale (art. 46 l.r. 21/2010 )
1. I requisiti specifici per il sostegno degli istituti di alta formazione musicale di competenza regionale di cui all’articolo 46 comma 1 lettera a) della l.r. 21/2010 sono i seguenti:
a) sede operativa stabilita da almeno tre anni nel territorio della Regione Toscana;
b) finalità e attività, previste nell’atto costitutivo, rivolte alla formazione, promozione e diffusione della cultura musicale;
c) la realizzazione di attività di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore musicale, da almeno tre anni nel territorio della Regione Toscana anche con il concorso finanziario degli enti locali, della Regione e dello Stato, oltre che con risorse proprie, mediante l’organizzazione di corsi di qualificazione e perfezionamento professionale per musicisti, con particolare riferimento alle pratiche d’insieme ed orchestrali, e mediante le eventuali collaborazioni con organismi nazionali e internazionali;
d) la realizzazione di attività di produzione, quale elemento di completamento ed integrazione dei corsi, anche con propri gruppi organizzati di artisti;
e) la disponibilità, formalizzata con apposito atto, di spazi o strutture agibili ubicate nel territorio della Regione Toscana, che siano idonee alla realizzazione delle attività;
f) direzione artistica e direzione organizzativa qualificata e di comprovata esperienza;
g) il programma triennale di attività e il progetto dettagliato, qualificato ed economicamente sostenibile del primo anno. Il progetto specifica i seguenti elementi:
1) tipologia dei corsi di perfezionamento professionale;
2) durata e numero dei corsi;
3) numero delle ore di insegnamento previste per ogni corso;
4) docenti prescelti per le discipline di insegnamento;
5) numero dei partecipanti ai corsi;
6) attività di produzione a completamento ed integrazione dei corsi;
2. I requisiti specifici per il sostegno delle attività di ricerca e di sperimentazione didattica di cui all’articolo 46 comma 1 lettera b) della l.r. 21/2010 sono i seguenti:
a) presentazione da parte di soggetti la cui sede operativa sia stabilita da almeno tre anni nel territorio della Regione Toscana, e le cui finalità e attività, previste nell’atto costitutivo, siano rivolte alla formazione, promozione e diffusione della cultura musicale;
b) compartecipazione finanziaria alle attività da parte dei soggetti di cui alla lettera a);
c) la realizzazione di attività da almeno tre anni, anche con il concorso finanziario di soggetti pubblici, nel territorio della Regione Toscana finalizzate in particolare all’aggiornamento e riqualificazione degli operatori del settore musicale, dei docenti delle scuole di musica e delle istituzioni scolastiche della Regione Toscana;
d) la presentazione di un progetto qualificato ed economicamente sostenibile nel quale siano evidenziati la tipologia, il numero e la durata delle attività di aggiornamento e riqualificazione dei partecipanti, la professionalità degli esperti e dei docenti coinvolti.
3. I requisiti specifici per il sostegno finanziario agli enti locali territoriali sono i seguenti:
a) la realizzazione di attività corsuali di formazione musicale svolta in maniera continuativa da almeno tre anni nel territorio della Regione Toscana;
b) la presentazione di un programma delle attività didattiche, economicamente sostenibile e coerente con i contenuti del piano della cultura, nel quale siano specificati i seguenti elementi:
1) tipologia dei corsi di orientamento o di formazione musicale;
2) il numero e la durata dei corsi;
3) il numero di ore di insegnamento previsto per ogni corso;
4) i docenti prescelti per le discipline di insegnamento;
5) il numero dei partecipanti ai corsi.
4. I requisiti specifici per il sostegno finanziario agli enti ed alle associazioni di cui all’articolo 46 comma 1 lettera c) della l.r. 21/2010 sono i seguenti:
a) i requisiti di cui al comma 3;
b) i requisiti di cui al comma 2 lettera a) e lettera b).

Note del Redattore:

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Punto così sostituito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 1.

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Punto aggiunto con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 1.

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Titolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 2.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 3.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 4.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 5.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 6.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 7.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 8.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 9.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 10.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 19 marzo 2013, n. 10/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 marzo 2013, n. 10/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.