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Regolamento 6 giugno 2011, n. 22/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 17 giugno 2011

SEZIONE I
- Biblioteche e archivi
Art. 6
- Criteri generali per la definizione degli oneri a carico degli utenti delle biblioteche e degli archivi (art. 11 comma 5 l.r. 21/2010 )
1. L’accesso alle biblioteche e agli archivi, nonché la consultazione dei documenti ivi conservati e il prestito locale dei documenti in loro possesso, costituiscono funzioni di base del sistema documentario pubblico e sono gratuiti per l'utente.
2. Costituiscono altresì funzioni di base del sistema documentario pubblico e sono pertanto gratuite:
a) l’attività di informazione per l’uso della biblioteca o dell’archivio e delle fonti informative a stampa e digitali;
b) la consulenza di base, consistente nelle prime informazioni per le ricerche bibliografiche e documentarie attraverso cataloghi e inventari e nell’assistenza per il reperimento del materiale documentario e informativo;
c) l'accesso a internet, con le limitazioni disposte dalla normativa vigente e le modalità fissate dal regolamento della biblioteca.
3. I servizi diversi e aggiuntivi rispetto a quelli di base di cui ai commi 1 e 2, che comportino costi supplementari interni o esterni, possono essere a pagamento. In particolare possono essere a pagamento i servizi volti a soddisfare richieste specifiche personalizzate, il prestito interbibliotecario e la riproduzione su supporto cartaceo o informatico di documenti e cataloghi. Gli oneri a carico degli utenti per i servizi suddetti devono essere determinati tenuto conto che :
a) non possono essere previste maggiorazioni degli oneri in ragione della nazionalità, residenza, condizioni fisiche e competenze culturali degli utenti;
b) i proventi devono essere considerati un rimborso totale o parziale dei costi sostenuti dalla biblioteca a tal fine;
c) il costo dell’attività di consulenza eccedente quella di cui al comma 2 lettera b) sia nelle biblioteche sia negli archivi è determinato sulla base del costo orario del personale impiegato e degli altri eventuali costi per il reperimento di fonti informative sostenuti dalle biblioteca o dall’archivio;
d) le riproduzioni di beni documentari sono soggette alle previsioni di cui agli articoli 108 e 109 Sito esternodel dlgs.42/2004 .
Art. 7
- Requisiti essenziali per la costituzione delle reti documentarie locali (art. 28 comma 2 l.r. 21/2010 )
1. La rete documentaria locale costituisce la modalità ordinaria di organizzazione e gestione delle attività e dei servizi documentari integrati.
2. La rete documentaria locale è costituita dagli enti locali attraverso la stipula di convenzioni che prevedono la distribuzione fra i soggetti partecipanti delle funzioni della rete stessa e dei relativi oneri. Le convenzioni contengono, inoltre, gli elementi di cui all’articolo 6, commi 1 e 2.
3. La rete documentaria locale deve estendersi al territorio di una intera provincia o di più province o deve riguardare un patrimonio uguale o superiore a 300.000 documenti inventariati.
4. La rete documentaria locale ha una dotazione di personale fra gli istituti che partecipano alla rete non inferiore a 1 addetto ogni 7000 abitanti.
5. La rete documentaria locale realizza:
a) la gestione in cooperazione dei servizi bibliotecari di catalogazione, acquisto, prestito interbibliotecario e del sistema informativo di rete;
b) la programmazione coordinata degli interventi di riordino, inventariazione e fruizione degli archivi e la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico-bibliografico;
c) la gestione di un sito web di rete comprendente informazioni strutturate su tutti gli istituti documentari di rete, l’accesso ai servizi web cooperativi e un catalogo collettivo di rete connesso stabilmente al catalogo unico virtuale regionale (Metaopac regionale) e al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN);
d) la programmazione coordinata delle attività di comunicazione, promozione, marketing dei servizi e promozione della lettura;
e) la raccolta, l’analisi e la trasmissione alla Regione Toscana dei dati per il sistema informativo statistico.
Art. 8
- Requisiti organizzativi e di servizio degli istituti responsabili del coordinamento dei servizi di rete (art. 28 comma 6 l.r. 21/2010 )
1. Per ciascuna rete documentaria locale sono individuati uno o più istituti fra quelli aderenti alla rete stessa quali responsabili del coordinamento dei servizi di rete.
2. A tal fine l’istituto responsabile del coordinamento dei servizi di rete deve garantire:
a) la presenza al suo interno almeno di un bibliotecario o di un archivista, in relazione ai servizi di rete coordinati. Nel caso in cui un solo istituto sia responsabile del coordinamento di tutti i servizi di rete, deve essere previsto almeno un bibliotecario e un archivista dedicati a tempo pieno al coordinamento tecnico;
b) la disponibilità di dotazioni tecnologiche idonee allo svolgimento delle funzioni assegnate e in particolare di un sistema di connessione almeno di tipo ADSL;
c) nel caso di biblioteche, il rispetto di un orario di apertura di almeno 36 ore settimanali, o di 50 ore settimanali nel caso di comuni capoluogo; nel caso di archivi il rispetto di un orario di apertura di almeno 18 ore settimanali, o di 30 ore nel caso di comuni capoluogo.

Note del Redattore:

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Punto così sostituito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 1.

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Punto aggiunto con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 1.

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Titolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 2.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 3.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 4.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 5.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 6.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 7.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 8.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 9.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 10.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 19 marzo 2013, n. 10/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 marzo 2013, n. 10/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.