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Regolamento 6 giugno 2011, n. 22/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 17 giugno 2011

CAPO V
- Riviste toscane di cultura
Art. 18
- Requisiti per l’iscrizione all’elenco delle riviste toscane di cultura (art. 53 comma 2, lett. s) l.r. 21/2010 )
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per riviste di cultura le pubblicazioni periodiche, a stampa e/o on line, di ambito umanistico, sociale, economico e scientifico, che hanno come oggetto prevalente di interesse lo studio interdisciplinare, la divulgazione e la promozione del dibattito culturale sulla realtà sociale contemporanea.
2. Per l’iscrizione nell’elenco, le pubblicazioni devono presentare i seguenti requisiti:
a) per le riviste a stampa:
1) essere registrate come pubblicazioni periodiche ai sensi dell’Sito esternoarticolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n.47 (Disposizioni sulla stampa);
2) essere iscritte al Registro degli operatori di comunicazione per i soggetti di cui all’articolo 2 del “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione” approvato con delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 666/08/CONS, del 26 novembre 2008;
3) dedicare alla pubblicità a pagamento un numero di pagine inferiori al 20%;
4) avere la sede della redazione in Toscana;
5) essere munite del numero internazionale identificativo del periodico (ISSN);
b) per le riviste on line:
1) essere in regola con gli obblighi di registrazione previsti dalla Sito esternolegge 7 marzo 2001, n. 62 (Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla Sito esternoL. 5 agosto 1981, n.416 ) e dall’Sito esternoarticolo 7 comma 3 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico);
2) avere la sede dell’ente responsabile della pubblicazione in Toscana;
3) essere munite del numero internazionale identificativo del periodico (ISNN) o del sistema base di input/output di rete (NBN);
c) per entrambe le tipologie:
1) avere rigore scientifico nella trattazione degli argomenti, nella struttura metodologica, nell’originalità degli apporti, tenuto conto anche:
a) della autorità culturale degli autori che collaborano normalmente alla pubblicazione, del direttore del comitato di redazione, del comitato scientifico;
b) della ampiezza del corredo bibliografico;
c) del riconoscimento a livello statale delle pubblicazioni periodiche di elevato livello culturale ai sensi dell’ Sito esternoarticolo 25 della legge 5 agosto 1981, n.416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria);
d) del fattore di impatto quale indice sintetico che misura il numero medio di citazioni ricevute in un particolare anno da articoli pubblicati in una rivista scientifica nei due anni precedenti, pubblicato nel Journal Citation Reports;
2) avere continuità e regolarità delle pubblicazioni.
3. Sono esclusi dall’elenco:
a) giornali e serie monografiche;
b) stampa aziendale a uso interno;
c) stampa religiosa a circolazione interna o limitata;
d) stampa scolastica;
e) stampa di quartiere;
f) periodici dello Stato, di enti locali, di enti pubblici;
g) periodici di istituti finanziari o di credito;
h) periodici di associazioni professionali;
i) periodici di partiti, movimenti o gruppi politici;
l) periodici interamente in lingua straniera.
4. La domanda di iscrizione al registro è presentata dal legale rappresentante della rivista decorsi 6 mesi dall’emanazione del presente regolamento.
5. La domanda è redatta utilizzando il modello approvato con decreto del dirigente della competente struttura regionale, reperibile anche sul sito web della Regione Toscana e corredata dalla dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), c) numero 1) a), c), d), e numero 2).
6. Unitamente alla domanda di cui al comma 4 e alla dichiarazione sostitutiva di cui al comma 5 è presentata inoltre copia della rivista.

Note del Redattore:

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Punto così sostituito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 1.

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Punto aggiunto con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 1.

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Titolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 2.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 3.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 4.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 5.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 6.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 7.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 8.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 9.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 10.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 19 marzo 2013, n. 10/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 marzo 2013, n. 10/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.