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Regolamento 6 giugno 2011, n. 22/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 17 giugno 2011

CAPO III
- Istituzioni culturali
Art. 10
- Modalità di presentazione delle domande ai fini della formazione della tabella regionale (art. 31 comma 3 l.r. 21/2010 )
1. La domanda ai fini della formazione della tabella regionale è presentata dal legale rappresentante dell’istituzione culturale entro il 31 luglio dell’anno di scadenza della tabella regionale.
2. La domanda è redatta utilizzando il modello approvato con decreto del dirigente della competente struttura regionale e reperibile anche sul sito web della Regione Toscana.
3. La domanda di cui al comma 1 è presentata, anche in via telematica, unitamente alla dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei seguenti elementi:
a) l’avvenuta costituzione dell’istituzione culturale per legge ovvero il riconoscimento della personalità giuridica privata da almeno 10 anni dalla data di scadenza per la presentazione della domanda;
b) la tipologia dei beni culturali di cui all’articolo 30 comma 2 lettera e) della l.r. 21/2010 ;
c) l’indicazione del bene culturale afferente ad almeno una tipologia di cui alla lettera precedente di cui sia stato verificato l’interesse culturale ai sensi dell’Sito esternoarticolo 12 del d.lgs. 42/2004 , ovvero di cui sia stato dichiarato l’interesse culturale ai sensi dell’Sito esternoarticolo 13 del d.lgs. 42/2004 ;
d) l’avvenuta inventariazione e catalogazione del patrimonio verificato o dichiarato di interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 Sito esternodel d.lgs. 42/2004 ;
e) la disponibilità di risorse umane, professionali, strumentali e finanziarie adeguate per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
4. Unitamente alla domanda di cui al comma 1 e alla dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3 è presentata inoltre la seguente documentazione:
a) l’atto costitutivo e lo statuto;
b) la relazione sull’attività scientifica e culturale svolta negli ultimi 10 anni con particolare riferimento all’ultimo triennio e il programma di attività per il triennio successivo;
c) i bilanci consuntivi degli ultimi tre anni e il bilancio preventivo dell’anno in corso, deliberati dagli organi statutari competenti e corredati dalla relazione dei sindaci revisori;
d) copia delle pubblicazioni ritenute più significative ai fini della valutazione.
5. Le istituzioni presenti nella tabella attestano entro il 31 dicembre di ogni anno il mantenimento dei requisiti di cui all’articolo 30 comma 2 della l.r. 21/2010 e a tal fine presentano:
a) la dichiarazione sostitutiva attestante gli elementi di cui al comma 3, lettera a), b), c), d), e) e l’eventuale aggiornamento;
b) il bilancio consuntivo dell’anno precedente e il bilancio preventivo dell’anno in corso deliberati dagli organi statutari competenti e corredati dalla relazione dei sindaci revisori;
c) la relazione sull’attività scientifica e culturale svolta nell’anno precedente e il programma di attività per l’anno in corso.
Art. 11
- Modalità di valutazione delle domande ai fini della formazione della tabella regionale (art. 31 comma 3 l.r. 21/2010 )
1. La valutazione delle domande ai fini della formazione della tabella regionale è effettuata dal settore competente per materia entro il termine di centoventi giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
2. La valutazione delle domande è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
a) il grado di rilevanza scientifica e culturale delle attività svolte e programmate;
b) l’entità del patrimonio d’interesse culturale e la rilevanza dell’impegno tecnico-scientifico, organizzativo ed economico necessario per la sua conservazione e valorizzazione;
c) il rilievo dell’archivio/biblioteca/ museo, in termini di patrimonio reso fruibile, di visitatori e di qualità dell’offerta;
d) le caratteristiche e l’ampiezza dei servizi, delle attività e degli strumenti per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali dell’istituzione;
e) la dimensione e le caratteristiche della struttura organizzativa;
f) il grado di efficienza della gestione economica;
g) l’eventuale interesse culturale di cui al Sito esternod.lgs. 42/2004 dell’immobile o degli immobili di cui l’istituzione ha la gestione e incidenza delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria nel bilancio dell’istituzione.

Note del Redattore:

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Punto così sostituito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 1.

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Punto aggiunto con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 1.

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Titolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 2.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 3.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 4.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 5.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 6.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 7.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 8.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 9.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 10.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 19 marzo 2013, n. 10/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 marzo 2013, n. 10/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.