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Regolamento 6 giugno 2011, n. 22/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 17 giugno 2011

CAPO I
- Musei ed ecomusei
Art. 1
- Indirizzi per la definizione del costo dei biglietti per i musei e gli ecomusei (art. 11 l.r. 21/2010 )
1. La determinazione del prezzo del biglietto ai sensi dell’articolo 11 comma 2 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali) avviene sulla base dei seguenti elementi, senza differenziazioni (16)

Parola così sostituita con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 2.

in ragione della nazionalità, residenza, condizioni fisiche e competenze culturali degli utenti:
a) livello dei servizi offerti;
b) entità delle collezioni in esposizione;
c) domanda potenziale di visite;
d) prezzo del biglietto di strutture museali con caratteristiche analoghe, o comunque di strutture dislocate nello stesso territorio;
e) costo di accesso a strutture dislocate nello stesso territorio che offrono servizi legati al tempo libero;
f) previsione di agevolazioni per determinate fasce di utenza, con particolare riferimento ai giovani di età inferiore a 18 anni, agli studenti di età inferiore a 25 anni, agli ultrasessantacinquenni, ai nuclei familiari e agli accompagnatori di persone con disabilità; ulteriori agevolazioni sono previste in occasione di manifestazioni di promozione culturale.
Art. 2
- Requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale (17)

Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 3.

1. I titolari dei musei richiedono al competente settore regionale, con le modalità di cui all'articolo 3, il riconoscimento della qualifica di rilevanza regionale ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 21/2010.
2. I requisiti per il riconoscimento della qualifica di rilevanza regionale sono coerenti con gli standard minimi di qualità per i musei adottati con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e turismo 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale).
3. I requisiti di cui al comma 2 sono suddivisi nei seguenti macro-ambiti:
a) requisiti attinenti all'organizzazione;
b) requisiti attinenti alle collezioni;
c) requisiti attinenti alla comunicazione e ai rapporti con il territorio.
4. I requisiti di cui al comma 3 lettera a) sono definiti nell'Allegato A).
5. I requisiti di cui al comma 3 lettera b) sono definiti nell'Allegato B).
6. I requisiti di cui al comma 3 lettera c) sono definiti nell'Allegato C).
Art. 3
- Modalità di presentazione e contenuti dell’istanza di riconoscimento della qualifica di rilevanza regionale (art. 21 l.r. 21/2010 )
1. L’istanza di riconoscimento della qualifica di rilevanza regionale è presentata entro il 31 marzo di ciascun anno, unitamente alla relativa documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 comma 2. Il modello di istanza è approvato con decreto del dirigente del settore regionale competente in materia di musei.(18)

Comma così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 4.

2. Il settore regionale competente verifica la congruità e la completezza dell’istanza e della relativa dichiarazione entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza.
3. Qualora la verifica di cui al comma 2 abbia esito positivo, il competente settore regionale richiede alla Commissione tecnica regionale di cui all’articolo 4 l’emanazione del parere ai sensi dell’articolo 22 della l.r 21/2010 .
Art. 4
- Organizzazione e funzionamento della Commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei (art.22 l.r. 21/2010 )
1. La Commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei di cui all’articolo 22 della l.r. 21/2010 elegge il presidente tra i suoi componenti.
2. Alle sedute della Commissione partecipa il dirigente del settore regionale competente o un suo delegato. (19)

Parole inserite con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 5.

3. La Commissione è convocata dal dirigente del settore regionale competente d'intesa con il presidente per l'emanazione del parere di competenza entro dieci giorni dalla richiesta di cui all'articolo 3 comma 3. La convocazione è inoltrata almeno dieci giorni prima della seduta. (20)

Comma così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 5.

4. La seduta in prima convocazione è valida con la presenza della maggioranza dei componenti, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. In caso di assenza del presidente, le relative funzioni sono svolte dal membro più anziano di età.
5. Il parere è emanato entro trenta giorni dalla prima seduta della Commissione, ed è deliberato a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
6. Alle sedute della Commissione partecipa un segretario con funzioni di redazione del verbale.
Art. 5
- Requisiti specifici per la costituzione dei sistemi museali (21)

Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 6.

1. I sistemi museali di cui all’articolo 17 della l.r. 21/2010 sono costituiti sulla base del possesso dei seguenti requisiti specifici:
a) convenzione di sistema stipulata tra i soggetti titolari dei musei;
b) regolamento di sistema;
c) individuazione di un ente capofila;
d) programmazione annuale di attività condivise;
e) bilancio previsionale annuale;
f) possesso da parte dei musei ed ecomusei aderenti di uno statuto o regolamento ai sensi del punto A1) dell'Allegato A.
2. La convenzione di cui al comma 1 lettera a) prevede:
a) denominazione del sistema;
b) natura del sistema (territoriale o tematica);
c) disponibilità di una sede;
d) nomi degli enti titolari o gestori dei musei aderenti al sistema;
e) nomi e indirizzi dei musei ed ecomusei aderenti con riferimento agli statuti e ai regolamenti degli stessi;
f) descrizione del contesto territoriale, sociale, tematico;
g) missione, funzioni e obiettivi;
h) svolgimento in forma coordinata delle seguenti attività:
h1) attività di comunicazione e di promozione relative ai servizi del sistema museale;
h2) attività di valorizzazione culturale, quali mostre temporanee, convegni, concerti, spettacoli;
h3) formazione e aggiornamento professionale del personale;
h4) costituzione di banche dati informative sulle attività svolte dai musei del sistema e realizzazione di un sito web contenente informazioni aggiornate;
i) ente capofila e suoi compiti;
j) modalità di organizzazione e funzionamento;
k) comitato scientifico, composto dai direttori dei musei aderenti al sistema e da altri componenti individuati per la loro competenza;
l) direttore, coordinatore, organismo coordinatore del sistema;
m) dotazione di personale proprio o in condivisione;
n) modalità di partecipazione al sistema;
o) distribuzione degli oneri a carico dei partecipanti;
p) validità minima triennale;
q) modalità di rinnovo, modifica e recesso.
3. Il regolamento di cui al comma 1 lettera b) deve essere redatto in coerenza con la convenzione di cui al comma 1 lettera a) e deve regolare le modalità di adesione al sistema, gli impegni e gli obblighi che i musei ed ecomusei aderenti devono rispettare per farne parte.
4. L’ente capofila di cui al comma 1 lettera c) può essere soggetto giuridico distinto e autonomo dagli enti titolari o gestori dei musei ed ecomusei aderenti al sistema oppure soggetto titolare o gestore di uno o più musei ed ecomusei aderenti al sistema museale.
5. La programmazione delle attività del sistema di cui al comma 1 lettera d) disciplinate nella convenzione di cui al comma 1 lettera a) è annuale.
6. I musei di cui al comma 2 lettera e) possono aderire a un solo sistema museale territoriale e ad uno o più sistemi museali tematici.

Note del Redattore:

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Punto così sostituito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 1.

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Punto aggiunto con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 1.

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Titolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 2.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 3.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 4.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 5.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 6.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 7.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 8.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 9.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 10.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 19 marzo 2013, n. 10/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 marzo 2013, n. 10/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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