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Regolamento 6 giugno 2011, n. 22/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 17 giugno 2011

Art. 9
- Criteri per l’individuazione dei centri di deposito e delle attività finalizzate al funzionamento dell’archivio (art. 25 comma 3 l.r. 21/2010 )
1. Per centri di deposito si intendono gli istituti depositari di cui alla Sito esternolegge 15 aprile Sito esterno2004, n. 106 (Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico).
2. I centri di deposito svolgono le funzioni di cui all’Sito esternoarticolo 5 della l. 106/2004 e sono individuati tra gli istituti documentari della Toscana sulla base dei seguenti criteri:
a) esperienza pregressa acquisita nello svolgimento delle funzioni di istituto depositario ai sensi della previgente normativa statale sul deposito obbligatorio. A tal fine la Regione può avvalersi delle strutture statali presenti nel proprio territorio ai sensi dell’Sito esternoarticolo 4 del decreto del presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n.252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico);
b) adeguatezza della struttura organizzativa e delle professionalità necessarie allo svolgimento delle funzioni di istituto depositario previste dalla normativa vigente;
c) specializzazione dell’istituto relativamente alla gestione di una o più tipologie di documenti inseriti nella disciplina del deposito legale.
3. Le modalità operative di svolgimento delle funzioni sono disciplinate da apposita convenzione tra la Regione e i centri di deposito.
4. La Regione, sulla base del monitoraggio della gestione e dell’attività dell’archivio, valuta la funzionalità della soluzione adottata per la sua organizzazione e può rivederne la struttura anche procedendo all’individuazione di nuovi centri di deposito. Sono altresì possibili modifiche alla struttura dell’archivio nei seguenti casi:
a) grave inadempienza degli istituti nell’esercizio delle funzioni di deposito e nel rispetto delle condizioni poste dalla convenzione di cui al comma 3;
b) sopravvenuta impossibilità degli istituti all’esercizio delle funzioni di deposito.
5. I centri di deposito assicurano il funzionamento dell’archivio attraverso lo svolgimento delle attività previste dalla Sito esternol. 106/2004 .

Note del Redattore:

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Punto così sostituito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 1.

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Punto aggiunto con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 1.

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Titolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 2.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 3.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 4.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 5.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 6.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 7.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 8.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 9.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 10.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 19 marzo 2013, n. 10/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 marzo 2013, n. 10/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.