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Regolamento 6 giugno 2011, n. 22/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 17 giugno 2011

Art. 8
- Requisiti organizzativi e di servizio degli istituti responsabili del coordinamento dei servizi di rete (art. 28 comma 6 l.r. 21/2010 )
1. Per ciascuna rete documentaria locale sono individuati uno o più istituti fra quelli aderenti alla rete stessa quali responsabili del coordinamento dei servizi di rete.
2. A tal fine l’istituto responsabile del coordinamento dei servizi di rete deve garantire:
a) la presenza al suo interno almeno di un bibliotecario o di un archivista, in relazione ai servizi di rete coordinati. Nel caso in cui un solo istituto sia responsabile del coordinamento di tutti i servizi di rete, deve essere previsto almeno un bibliotecario e un archivista dedicati a tempo pieno al coordinamento tecnico;
b) la disponibilità di dotazioni tecnologiche idonee allo svolgimento delle funzioni assegnate e in particolare di un sistema di connessione almeno di tipo ADSL;
c) nel caso di biblioteche, il rispetto di un orario di apertura di almeno 36 ore settimanali, o di 50 ore settimanali nel caso di comuni capoluogo; nel caso di archivi il rispetto di un orario di apertura di almeno 18 ore settimanali, o di 30 ore nel caso di comuni capoluogo.

Note del Redattore:

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Punto così sostituito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 1.

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Punto aggiunto con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 1.

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Titolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 2.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 3.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 4.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 5.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 6.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 7.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 8.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 9.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 10.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 19 marzo 2013, n. 10/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 marzo 2013, n. 10/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.