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Regolamento 6 giugno 2011, n. 22/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 17 giugno 2011

Art. 5
- Requisiti specifici per la costituzione dei sistemi museali (21)

Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 6.

1. I sistemi museali di cui all’articolo 17 della l.r. 21/2010 sono costituiti sulla base del possesso dei seguenti requisiti specifici:
a) convenzione di sistema stipulata tra i soggetti titolari dei musei;
b) regolamento di sistema;
c) individuazione di un ente capofila;
d) programmazione annuale di attività condivise;
e) bilancio previsionale annuale;
f) possesso da parte dei musei ed ecomusei aderenti di uno statuto o regolamento ai sensi del punto A1) dell'Allegato A.
2. La convenzione di cui al comma 1 lettera a) prevede:
a) denominazione del sistema;
b) natura del sistema (territoriale o tematica);
c) disponibilità di una sede;
d) nomi degli enti titolari o gestori dei musei aderenti al sistema;
e) nomi e indirizzi dei musei ed ecomusei aderenti con riferimento agli statuti e ai regolamenti degli stessi;
f) descrizione del contesto territoriale, sociale, tematico;
g) missione, funzioni e obiettivi;
h) svolgimento in forma coordinata delle seguenti attività:
h1) attività di comunicazione e di promozione relative ai servizi del sistema museale;
h2) attività di valorizzazione culturale, quali mostre temporanee, convegni, concerti, spettacoli;
h3) formazione e aggiornamento professionale del personale;
h4) costituzione di banche dati informative sulle attività svolte dai musei del sistema e realizzazione di un sito web contenente informazioni aggiornate;
i) ente capofila e suoi compiti;
j) modalità di organizzazione e funzionamento;
k) comitato scientifico, composto dai direttori dei musei aderenti al sistema e da altri componenti individuati per la loro competenza;
l) direttore, coordinatore, organismo coordinatore del sistema;
m) dotazione di personale proprio o in condivisione;
n) modalità di partecipazione al sistema;
o) distribuzione degli oneri a carico dei partecipanti;
p) validità minima triennale;
q) modalità di rinnovo, modifica e recesso.
3. Il regolamento di cui al comma 1 lettera b) deve essere redatto in coerenza con la convenzione di cui al comma 1 lettera a) e deve regolare le modalità di adesione al sistema, gli impegni e gli obblighi che i musei ed ecomusei aderenti devono rispettare per farne parte.
4. L’ente capofila di cui al comma 1 lettera c) può essere soggetto giuridico distinto e autonomo dagli enti titolari o gestori dei musei ed ecomusei aderenti al sistema oppure soggetto titolare o gestore di uno o più musei ed ecomusei aderenti al sistema museale.
5. La programmazione delle attività del sistema di cui al comma 1 lettera d) disciplinate nella convenzione di cui al comma 1 lettera a) è annuale.
6. I musei di cui al comma 2 lettera e) possono aderire a un solo sistema museale territoriale e ad uno o più sistemi museali tematici.

Note del Redattore:

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Punto così sostituito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 1.

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Punto aggiunto con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 1.

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Titolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 2.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 3.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 4.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 5.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 6.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 7.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 8.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 9.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 10.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 19 marzo 2013, n. 10/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 marzo 2013, n. 10/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.