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Regolamento 6 giugno 2011, n. 22/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 17 giugno 2011

Art. 4
- Organizzazione e funzionamento della Commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei (art.22 l.r. 21/2010 )
1. La Commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei di cui all’articolo 22 della l.r. 21/2010 elegge il presidente tra i suoi componenti.
2. Alle sedute della Commissione partecipa il dirigente del settore regionale competente o un suo delegato. (19)

Parole inserite con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 5.

3. La Commissione è convocata dal dirigente del settore regionale competente d'intesa con il presidente per l'emanazione del parere di competenza entro dieci giorni dalla richiesta di cui all'articolo 3 comma 3. La convocazione è inoltrata almeno dieci giorni prima della seduta. (20)

Comma così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 5.

4. La seduta in prima convocazione è valida con la presenza della maggioranza dei componenti, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. In caso di assenza del presidente, le relative funzioni sono svolte dal membro più anziano di età.
5. Il parere è emanato entro trenta giorni dalla prima seduta della Commissione, ed è deliberato a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
6. Alle sedute della Commissione partecipa un segretario con funzioni di redazione del verbale.

Note del Redattore:

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Punto così sostituito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 1.

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Punto aggiunto con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 1.

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Titolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 2.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 3.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 4.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 5.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 6.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 7.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 8.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 9.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 10.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 19 marzo 2013, n. 10/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 marzo 2013, n. 10/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.