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Regolamento 6 giugno 2011, n. 22/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 17 giugno 2011

Art. 2
- Requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale (17)

Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 3.

1. I titolari dei musei richiedono al competente settore regionale, con le modalità di cui all'articolo 3, il riconoscimento della qualifica di rilevanza regionale ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 21/2010.
2. I requisiti per il riconoscimento della qualifica di rilevanza regionale sono coerenti con gli standard minimi di qualità per i musei adottati con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e turismo 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale).
3. I requisiti di cui al comma 2 sono suddivisi nei seguenti macro-ambiti:
a) requisiti attinenti all'organizzazione;
b) requisiti attinenti alle collezioni;
c) requisiti attinenti alla comunicazione e ai rapporti con il territorio.
4. I requisiti di cui al comma 3 lettera a) sono definiti nell'Allegato A).
5. I requisiti di cui al comma 3 lettera b) sono definiti nell'Allegato B).
6. I requisiti di cui al comma 3 lettera c) sono definiti nell'Allegato C).

Note del Redattore:

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Punto così sostituito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 1.

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Punto aggiunto con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 1.

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Titolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 2.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 3.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 4.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 5.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 6.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 7.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 8.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 9.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 10.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 19 marzo 2013, n. 10/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 marzo 2013, n. 10/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.