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Regolamento 6 giugno 2011, n. 22/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 17 giugno 2011

Art. 17 septies
- Decadenza e proroga dell’autorizzazione all’esercizio cinematografico (9)

Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R, art. 8.

1. L’autorizzazione all’esercizio cinematografico decade in caso di:
a) mancato avvio dell’attività cinematografica entro un anno dal rilascio dell’autorizzazione da parte del comune territorialmente competente;
b) inattività, intesa come assenza totale di programmazione, dell’esercizio cinematografico autorizzato per un periodo superiore a un anno.
2. Qualora vi siano comprovati motivi derivanti da cause non imputabili all’interessato, i termini di cui al comma 1 lettera a) possono essere prorogati, previa istanza da presentarsi entro il termine di scadenza, da parte del comune competente che mediante il SUAP ne dà comunicazione al competente settore regionale.
3. I comuni effettuano controlli, anche a campione, sull’effettivo svolgimento dell’attività cinematografica da parte degli esercizi autorizzati, in base alle disposizioni e modalità previste dai rispettivi regolamenti comunali.
4. La proroga di cui al comma 2 è concessa entro trenta giorni dal comune competente mediante il SUAP con atto motivato; il comune ne dà comunicazione al competente settore regionale ai fini dell’aggiornamento del sistema informativo della rete distributiva di cui all’articolo 51 bis della l.r. 21/2010.
5. Restano valide le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi richiesti a fini urbanistici, o comunque diversi da quelli di cui al presente regolamento.

Note del Redattore:

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Punto così sostituito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 1.

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Punto aggiunto con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 1.

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Titolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 2.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 3.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 4.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 5.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 6.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 7.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 8.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 9.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 10.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 19 marzo 2013, n. 10/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 marzo 2013, n. 10/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.