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Regolamento 6 giugno 2011, n. 22/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 17 giugno 2011

Art. 17 quinquies
- Procedimento di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio cinematografico(7)

Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R, art. 6.

1. La domanda di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio cinematografico è presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune territorialmente competente unitamente alle domande di rilascio dei seguenti atti:
a) titolo abilitativo edilizio necessario per la realizzazione dell’intervento e gli altri procedimenti ad esso connessi ai sensi della vigente normativa;
b) titolo previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi;
c) titolo previsto dalla legge regionale 1 dicembre 1998, n.89 (Norme in materia di inquinamento acustico);
d) titolo previsto dall’articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
2. Ai sensi del d.p.r. 7 settembre 2010, n.160 (Regolamento a livello nazionale per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38 comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133), tutte le dichiarazioni, le comunicazioni, le domande e i relativi allegati concernenti l’autorizzazione sono presentate in via telematica al SUAP competente per territorio, avvalendosi della documentazione e dei servizi offerti dalla banca dati di cui all’articolo 42 della legge regionale 23 luglio 2009, n.40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), messa a disposizione nel sito istituzionale del SUAP competente.
3. Il SUAP competente svolge in via telematica il procedimento in conformità a quanto previsto dal decreto del presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.160 (Regolamento a livello nazionale per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133) e dalla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).
4. Il comune competente mediante il SUAP adotta il provvedimento di rilascio o diniego dell'autorizzazione all’esercizio cinematografico entro novanta giorni dal ricevimento della domanda e ne dà comunicazione al competente settore regionale ai fini dell’aggiornamento del sistema informativo della rete distributiva di cui all’articolo 51 bis della l.r. 21/2010.

Note del Redattore:

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Punto così sostituito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 1.

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Punto aggiunto con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 1.

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Titolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 2.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 3.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 4.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 5.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 6.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 7.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 8.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 9.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 10.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 19 marzo 2013, n. 10/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 marzo 2013, n. 10/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.