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Regolamento 6 giugno 2011, n. 22/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 17 giugno 2011

Art. 17 bis
1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni delle strutture assoggettate ad autorizzazione all’esercizio cinematografico:
a) sala cinematografica: uno spazio chiuso dotato di uno schermo e di adeguate attrezzature tecniche, adibito a pubblico spettacolo cinematografico;
b) cinema-teatro: lo spazio chiuso di cui alla lettera a) dotato anche di palcoscenico attrezzato destinato alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi e attrezzature;
c) piccola multisala: multisala comprendente un massimo di quattro sale, per un numero complessivo di posti non superiore a settecento;
d) media multisala: multisala comprendente da cinque ad un massimo di otto sale;
e) grande multisala: multisala comprendente più di otto sale;
f) arena: il cinema all’aperto funzionante esclusivamente nel periodo fra il 15 maggio ed il 30 settembre, costruito su un’area delimitata e appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche.
2. Le strutture cinematografiche, anche se non soggette ad autorizzazione all’esercizio cinematografico ai sensi dell’articolo 50 comma 1 e 1 bis della legge regionale 25 febbraio 2010, n.21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali) devono essere in possesso delle necessarie autorizzazioni ai sensi della vigente normativa in materia urbanistica, di sicurezza, di pubblico spettacolo. Il SUAP competente che rilascia le suddette autorizzazioni ne dà comunicazione al competente settore regionale, ai fini dell’aggiornamento del sistema informativo della rete distributiva di cui all’articolo 51 bis della l.r. 21/2010.

Note del Redattore:

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Punto così sostituito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 1.

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Punto aggiunto con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 1.

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Titolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 2.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 3.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 4.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 5.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 6.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 7.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 8.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 9.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 10.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 19 marzo 2013, n. 10/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 marzo 2013, n. 10/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.