Menù di navigazione

Regolamento 6 giugno 2011, n. 22/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 17 giugno 2011

Art. 16
- Composizione e funzionamento del nucleo permanente di valutazione dei progetti nel settore dello spettacolo (art. 40 l.r. 21/2010 )(13)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 marzo 2013, n. 10/R, art. 2.

1. Il nucleo di cui all’articolo 40 comma 3 della l.r. 21/2010 rilascia un parere, tenendo conto di quanto stabilito dal piano della cultura e dei criteri definiti dai documenti attuativi di cui agli articoli 4 e 5 della l.r. 21/2010, al settore competente in materia di spettacolo in merito alla valutazione dei progetti di cui all’articolo 15, commi 1, 2, 5 e 6.
2. Il nucleo di valutazione di cui al comma 1 è costituito da un numero massimo di cinque membri, esperti nelle discipline dello spettacolo di comprovata esperienza artistico- organizzativa almeno quinquennale, di cui almeno uno esperto per ciascuna delle categorie (prosa, danza, musica), in base alle finalità e ai contenuti dei progetti di cui al comma 1.
3. Non possono essere nominati membri del nucleo coloro che sono in rapporto di parentela o affinità entro il secondo grado, o intrattengono rapporti di lavoro o collaborazione con i soggetti che presentano i progetti di cui al comma 1.
4. Il nucleo elegge il presidente tra i suoi membri.
5. Il presidente convoca il nucleo almeno sette giorni prima della seduta. La seduta in prima convocazione è valida con la presenza della maggioranza dei componenti, e, in seconda convocazione, se sono presenti almeno tre membri tra cui il presidente.
6. I pareri, contenenti le motivazioni delle valutazioni espresse, sono deliberati a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
7. Alle sedute del nucleo partecipa un segretario con funzioni di redazione del verbale.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto aggiunto con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 19 marzo 2013, n. 10/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 marzo 2013, n. 10/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.