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Regolamento 6 giugno 2011, n. 22/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 17 giugno 2011

Art. 15
- Requisiti specifici di ammissibilità al sostegno finanziario dei progetti nel settore dello spettacolo (art. 40 l.r. 21/2010 )
1. Il requisito specifico di ammissibilità per i progetti presentati dagli enti di rilevanza regionale accreditati ai sensi degli articoli 12 e 13 sono i seguenti:
a) progetto artistico- culturale di particolare interesse ai fini dello sviluppo del sistema regionale dello spettacolo dal vivo di cui all’articolo 35 della l.r.21/2010 nel quale siano evidenziati in particolare: gli obiettivi, le modalità e i tempi di attuazione, la sostenibilità economica, le risorse umane, artistiche, tecniche ed organizzative impiegate, le attività produttive, le collaborazioni con altri soggetti di rilevanza nazionale e/o internazionale;
b) compartecipazione finanziaria dell’ente al progetto.
2. I requisiti specifici di ammissibilità per i progetti relativi ad interventi produttivi e di creazione artistica d’innovazione, ricerca, sperimentazione nei settori della prosa, della danza e della musica, sono i seguenti:
a) presentazione da parte di soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 39 comma 2 lettera b) della l.r. 21/2010 , la cui sede operativa sia stabilita da almeno tre anni nel territorio della Regione Toscana, e le cui finalità e attività, previste nell’atto costitutivo, siano rivolte alla promozione e diffusione dello spettacolo dal vivo;
b) compartecipazione finanziaria al progetto da parte dei soggetti di cui alla lettera a);
c) progetto artistico- organizzativo qualificato, sottoscritto dal direttore artistico-organizzativo, nel quale siano evidenziati, in particolare, i seguenti aspetti: gli obiettivi, le modalità e i tempi di attuazione, la sostenibilità economica, le risorse umane, artistiche, tecniche ed organizzative impiegate, le eventuali collaborazioni con altri soggetti.
3. I requisiti specifici di ammissibilità per i progetti di sostegno alla produzione, programmazione e promozione del cinema di qualità, alle sale di cui all’articolo 38 commi 1 e 2 della l.r. 21/2010 e per la formazione del pubblico sono i seguenti:
a) produzioni cinematografiche e audiovisive economicamente sostenibili, realizzate, in tutto o in parte, nel territorio regionale da parte di soggetti che garantiscano affidabilità finanziaria e dotati di una struttura organizzativa di elevata professionalità sul piano artistico, tecnico ed amministrativo- gestionale. Tali produzioni sono finalizzate a promuovere e valorizzare l’immagine e la conoscenza della Toscana e a rivestire interesse anche in ambito nazionale e internazionale;
b) programmazione di particolare rilievo culturale e di interesse regionale, che preveda anche la realizzazione di iniziative di formazione del pubblico, in particolare delle giovani generazioni anche attraverso il coinvolgimento delle scuole toscane, realizzata da sale cinematografiche dotate di tecnologie digitali ed aperte al pubblico con una programmazione di almeno 120 giorni all’anno;
c) sale d’essai riconosciute ai sensi della normativa statale, che presentino un progetto culturalmente qualificato ed economicamente sostenibile, svolto preferibilmente in collaborazione con soggetti pubblici e/o privati operanti nel territorio regionale. Il progetto è finalizzato alla promozione del cinema di qualità e alla formazione del pubblico, in particolare delle giovani generazioni, anche attraverso il coinvolgimento delle scuole toscane.
4. I requisiti specifici di ammissibilità dei progetti di realizzazione di festival di cui all’articolo 39 comma 2 lettera d) della l.r. 21/2010 sono i seguenti:
a) presentazione da parte di soggetti la cui sede operativa sia stabilita da almeno tre anni nel territorio della Regione Toscana, e le cui finalità e attività, previste nell’atto costitutivo, siano rivolte alla promozione e diffusione dello spettacolo dal vivo;
b) compartecipazione finanziaria al progetto da parte dei soggetti di cui alla lettera a);
c) progetto di particolare rilevanza artistica e culturale, sottoscritto dal direttore artistico e dal direttore organizzativo, che si svolga in un arco di tempo limitato, in uno o più spazi di un territorio omogeneo sotto il profilo progettuale e articolato in più spettacoli, direttamente prodotti, coprodotti o ospitati, anche in prima nazionale o assoluta. Nel progetto sono evidenziati, in particolare, i seguenti aspetti: gli obiettivi, le modalità, il luogo e i tempi di attuazione, la sostenibilità economica, le risorse umane, artistiche, tecniche ed organizzative impiegate, le collaborazioni, anche internazionali, con altri soggetti.
5. I requisiti specifici di ammissibilità dei progetti dei complessi di musica colta, jazz e popolare di cui all’articolo 39 comma 2 lettera e) della l.r. 21/2010 sono i seguenti:
a) presentazione da parte di soggetti la cui sede operativa sia stabilita da almeno tre anni nel territorio della Regione Toscana, e le cui finalità e attività, previste nell’atto costitutivo, siano rivolte alla promozione e diffusione dello spettacolo dal vivo;
b) compartecipazione finanziaria al progetto da parte dei soggetti di cui alla lettera a);
c) periodo di disponibilità degli spazi di spettacolo e di servizio per ogni anno di intervento;
d) la sostenibilità economica;
e) le risorse umane, artistiche, tecniche ed organizzative impiegate;
f) la relazione tra l’intervento culturale e il territorio di riferimento;
g) l’integrazione delle diverse discipline dello spettacolo;
h) le eventuali attività di tutoraggio nei confronti di giovani compagnie;
i) compartecipazione finanziaria degli enti locali e di altri eventuali soggetti pubblici o privati.
6. Per le compagnie di prosa e le compagnie di danza, oltre ai requisiti di cui al comma 5, è richiesto l’ulteriore requisito di un progetto di residenza di durata pluriennale, sottoscritto dal direttore artistico- organizzativo, proposto da singoli soggetti (residenza individuale) nel quale siano evidenziati in particolare i seguenti aspetti: le attività di spettacolo (produzione, ospitalità, formazione, laboratori) con la previsione delle giornate destinate annualmente alle attività recitative aperte al pubblico.
7. Qualora il progetto di cui al comma 6 sia presentato in forma associata (residenza multipla), ad esso è allegata una convenzione che stabilisca:
a) oggetto e durata dell’accordo;
b) rapporti finanziari;
c) distribuzione delle funzioni tra i soggetti contraenti.

Note del Redattore:

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Punto così sostituito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 1.

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Punto aggiunto con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 1.

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Titolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 2.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 3.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 4.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 5.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 6.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 7.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 8.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 9.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 10.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 19 marzo 2013, n. 10/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 marzo 2013, n. 10/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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