Menù di navigazione

Regolamento 6 giugno 2011, n. 22/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 17 giugno 2011

Art. 14
- Modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione regionale per lo spettacolo dal vivo (art. 37 l.r. 21/2010 )
1. La Commissione regionale per lo spettacolo dal vivo è organismo consultivo che coadiuva la Giunta regionale nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 35 della l.r. 21/2010 , attraverso l’integrazione tra le varie componenti del sistema regionale dello spettacolo.
2. La Commissione rimane in carica per la durata della legislatura ed è presieduta dal dirigente del settore regionale competente in materia di spettacolo di cui all’articolo 37 comma 3 lettera b) della l.r. 21/2010 .
3. I membri di cui all’articolo 37 comma 3 lettera a) della l.r. 21/2010 sono esperti di comprovata esperienza almeno quinquennale nel settore dello spettacolo dal vivo, con adeguata conoscenza del sistema toscano dello spettacolo dal vivo.
4. La Commissione si riunisce annualmente in almeno due sedute plenarie, almeno una delle quali finalizzata all’elaborazione delle proposte e delle osservazioni di cui all’articolo 37 comma 2 della l.r. 21/2010 .
5. Le sottocommissioni di cui all’articolo 37 comma 4 della l.r. 21/2010 possono formulare proposte e osservazioni nell’ambito degli orientamenti individuati nelle sedi plenarie di cui al comma 4 per i singoli ambiti dello spettacolo dal vivo. Le sottocommissioni possono scegliere anche modalità interdisciplinari di lavoro, e possono essere consultate dai competenti uffici regionali in merito a specifiche problematiche di natura tecnica.
6. La Commissione è convocata dal presidente almeno sette giorni prima della seduta. La seduta in prima convocazione è valida con la presenza della maggioranza dei componenti, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.
7. Le proposte e le osservazioni sono deliberate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
8. Alle sedute della Commissione partecipa un segretario con funzioni di redazione del verbale.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto aggiunto con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 19 marzo 2013, n. 10/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 marzo 2013, n. 10/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.