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Regolamento 6 giugno 2011, n. 22/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 17 giugno 2011

Art. 13
- Modalità e termini dell’accreditamento degli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo (art. 36 l.r. 21/2010 )
1. Il legale rappresentante del soggetto che richiede l’accreditamento presenta, anche in via telematica, l’ istanza di cui all’articolo 12 comma 1 entro il termine del 31 marzo di ciascun anno.
2. All’ istanza di cui al comma 1 è allegata dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 12 comma 2. Il modello di istanza è approvato con decreto del dirigente del settore regionale competente in materia di spettacolo.
3. Il settore regionale competente in materia di spettacolo effettua la valutazione delle richieste di accreditamento, entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
4. La valutazione di cui al comma 3 è effettuata in coerenza con i contenuti del piano della cultura di cui all’articolo 4 della l.r. 21/2010 .
5. L’accreditamento ha validità quinquennale.
6. Gli enti accreditati presentano, anche in via telematica, entro il 30 marzo di ogni anno dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza dei requisiti di cui all’articolo 12 comma 2; al termine del quinquennio i soggetti interessati presentano nuova istanza di accreditamento.
7. La Regione effettua il controllo sulla totalità degli enti accreditati entro un anno dal rilascio dell’accreditamento, e un controllo a campione negli anni successivi. Qualora l’esito del controllo sia negativo, la Regione revoca l’accreditamento con provvedimento motivato.

Note del Redattore:

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Punto così sostituito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 1.

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Punto aggiunto con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 1.

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Titolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 2.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 3.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 4.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 5.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 6.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 7.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 8.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 9.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 10.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 19 marzo 2013, n. 10/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 marzo 2013, n. 10/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.