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Regolamento 6 giugno 2011, n. 22/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 17 giugno 2011

Art. 12
- Requisiti per l’accreditamento degli enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo (art. 36 l.r. 21/2010 )
1. I soggetti interessati ad essere accreditati quali enti di rilevanza regionale per lo spettacolo dal vivo di cui all’articolo 34 comma 1 lettera e) della l.r. 21/2010 , richiedono l’accreditamento con istanza al settore regionale competente, con le modalità di cui all’articolo 13.
2. I requisiti per l’accreditamento sono i seguenti:
a) finalità e attività, previste nell’atto costitutivo, rivolte alla promozione e alla diffusione dello spettacolo dal vivo;
b) sede operativa nel territorio della Regione Toscana da almeno tre anni;
c) qualificata attività culturale, che evidenzi in particolare le produzioni, realizzata anche con il concorso finanziario degli enti locali, della Regione o dello Stato, svolta in maniera continuativa;
d) programma di attività, riferito al periodo per cui si richiede l’accreditamento, qualificato, economicamente sostenibile, compartecipato finanziariamente dagli enti locali e rispondente alle linee di sviluppo del sistema dello spettacolo dal vivo previste dal piano della cultura di cui all’articolo 4 della l.r. 21/2010 ;
e) disponibilità, di durata almeno coincidente con il periodo per cui è richiesto l’accreditamento, e formalizzata con apposito atto, di spazi o strutture con almeno una sala di capienza non inferiore a 100 posti, agibili, ubicati nel territorio della Regione Toscana e idonei alla produzione ed all’ospitalità di spettacoli e di eventuali attività collaterali.
3. I requisiti di cui al comma 2, lettere d), e) possono essere conseguiti in forma associata, anche con la partecipazione di soggetti che hanno conseguito l’accreditamento in forma singola o con gli enti di cui all’articolo 34 comma 1 lettera b), c), d) della l.r. 21/2010 , mediante la stipula di una convenzione che stabilisca:
a) oggetto e durata dell’accordo;
b) rapporti finanziari;
c) distribuzione delle funzioni tra gli enti contraenti.

Note del Redattore:

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Punto così sostituito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 1.

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Punto aggiunto con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 1.

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Titolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 2.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 3.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 4.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 5.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 6.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 7.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 8.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 9.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 10.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 19 marzo 2013, n. 10/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 marzo 2013, n. 10/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.