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Regolamento 6 giugno 2011, n. 22/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 17 giugno 2011

Art. 11
- Modalità di valutazione delle domande ai fini della formazione della tabella regionale (art. 31 comma 3 l.r. 21/2010 )
1. La valutazione delle domande ai fini della formazione della tabella regionale è effettuata dal settore competente per materia entro il termine di centoventi giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
2. La valutazione delle domande è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
a) il grado di rilevanza scientifica e culturale delle attività svolte e programmate;
b) l’entità del patrimonio d’interesse culturale e la rilevanza dell’impegno tecnico-scientifico, organizzativo ed economico necessario per la sua conservazione e valorizzazione;
c) il rilievo dell’archivio/biblioteca/ museo, in termini di patrimonio reso fruibile, di visitatori e di qualità dell’offerta;
d) le caratteristiche e l’ampiezza dei servizi, delle attività e degli strumenti per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali dell’istituzione;
e) la dimensione e le caratteristiche della struttura organizzativa;
f) il grado di efficienza della gestione economica;
g) l’eventuale interesse culturale di cui al Sito esternod.lgs. 42/2004 dell’immobile o degli immobili di cui l’istituzione ha la gestione e incidenza delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria nel bilancio dell’istituzione.

Note del Redattore:

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Punto così sostituito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 1.

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Punto aggiunto con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 1.

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Titolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 2.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 3.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 4.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 5.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 6.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 7.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 8.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 9.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 10.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 19 marzo 2013, n. 10/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 marzo 2013, n. 10/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.