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Regolamento 6 giugno 2011, n. 22/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 17 giugno 2011

Art. 1
- Indirizzi per la definizione del costo dei biglietti per i musei e gli ecomusei (art. 11 l.r. 21/2010 )
1. La determinazione del prezzo del biglietto ai sensi dell’articolo 11 comma 2 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali) avviene sulla base dei seguenti elementi, senza differenziazioni (16)

Parola così sostituita con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 2.

in ragione della nazionalità, residenza, condizioni fisiche e competenze culturali degli utenti:
a) livello dei servizi offerti;
b) entità delle collezioni in esposizione;
c) domanda potenziale di visite;
d) prezzo del biglietto di strutture museali con caratteristiche analoghe, o comunque di strutture dislocate nello stesso territorio;
e) costo di accesso a strutture dislocate nello stesso territorio che offrono servizi legati al tempo libero;
f) previsione di agevolazioni per determinate fasce di utenza, con particolare riferimento ai giovani di età inferiore a 18 anni, agli studenti di età inferiore a 25 anni, agli ultrasessantacinquenni, ai nuclei familiari e agli accompagnatori di persone con disabilità; ulteriori agevolazioni sono previste in occasione di manifestazioni di promozione culturale.

Note del Redattore:

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Punto così sostituito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 1.

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Punto aggiunto con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 1.

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Titolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 2.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 3.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 4.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 5.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 6.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 7.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 8.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 9.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 24 luglio 2012, n. 43/R , art. 10.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 19 marzo 2013, n. 10/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 19 marzo 2013, n. 10/R , art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r 2 luglio 2020, n. 50/R, art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.