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Regolamento 6 giugno 2011, n. 21/R

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta 6 maggio 2009, n. 23/R (Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 “Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali”. Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti).

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 17 giugno 2011

Art. 4
1. Al comma 1 dell’articolo 4 del d.p.g.r. 23/R/2009, dopo la parola “
professionisti
” sono aggiunte le seguenti: “
o dei soggetti giuridici ammessi
”.
2. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 4 del d.p.g.r. 23/R/2009 è sostituita dalla seguente: “
a) le generalità e il codice fiscale del professionista o del legale rappresentante dell'Ordine, Collegio o associazione professionale, ovvero il codice fiscale o la partita IVA dei soggetti giuridici ammessi;
”.
3. Nell’alinea del comma 4 dell’articolo 4 del d.p.g.r. 23/R/2009, dopo la parola “
allegata
” sono inserite le seguenti: “
, per i finanziamenti di cui all’articolo 9, comma 2 della l.r. 73/2008
”.
4. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 del d.p.g.r. 23/R/2009 è inserito il seguente:
4 bis. Alla domanda di ammissione è allegata, per i finanziamenti di cui all’articolo 9, comma 3 della legge:
a) l'attestazione, rilasciata dal soggetto di cui all'articolo 8 della legge, relativa alla natura innovativa del progetto ed alla sua conformità a modelli uniformi e metodologie comuni;
b) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del d.p.r. 445/2000, con la quale il legale rappresentante attesta:
1) che il soggetto giuridico ha sede in Toscana;
2) di non aver personalmente riportato condanne penali, sentenze di condanna passate in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale nei cinque anni precedenti per reati che incidono sulla moralità professionale o delitti finanziari;
3) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.