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Regolamento 6 giugno 2011, n. 21/R

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta 6 maggio 2009, n. 23/R (Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 “Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali”. Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti).

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 17 giugno 2011

Art. 2
1. Dopo la lettera b del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 23/R/2009 è inserita la seguente:
b bis) per il finanziamento di progetti innovativi, realizzati secondo modelli uniformi e metodologie comuni definite dal soggetto consortile multidisciplinare di cui all'articolo 8 della legge.
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 23/R/2009 è sostituito dal seguente:
3. La garanzia è rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo massimo pari al sessanta per cento con riferimento all’importo di ciascun finanziamento o l'importo di ciascun progetto innovativo.
”.
3. Il comma 4 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 23/R/2009 è sostituito dal seguente:
4. La garanzia ordinaria di cui al comma 3 è elevata all’ottanta per cento quando la domanda di ammissione al prestito è presentata da giovani professioniste.
”.
4. Al comma 5 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 23/R/2009, dopo la parola “
professionista
” sono inserite le seguenti: “
, dell'Ordine, Collegio od associazione professionale
”.
5. Il comma 6 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 23/R/2009 è sostituito dal seguente:
6. Sui finanziamenti garantiti dal fondo i soggetti finanziatori non richiedono garanzie reali o personali. Il fondo garantisce finanziamenti di durata non superiore a sessanta mesi e per un importo massimo complessivo per professionista, o soggetto giuridico ammesso, al netto del capitale rimborsato, di:
a) 4500,00 euro per i prestiti d’onore per l’acquisizione di strumenti informatici di cui alla lettera a) del comma 1;
b) 13500,00 euro per prestiti relativi alle spese di impianto di nuovi studi professionali, anche on line, di cui al comma 1, lettera b). Nel caso di studi on line il titolare dello studio deve avere domicilio professionale prevalente in Toscana, ai sensi dell’articolo 4, comma 4;
c) fino a 50.000,00 euro per il finanziamento di progetti innovativi per la migliore strutturazione od organizzazione di Ordini, Collegi od associazioni;
d) fino a 100.000,00 euro per il cofinanziamento di quote di progetti europei od azioni od attività che innovino i servizi professionali verso gli utenti.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.