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Regolamento 14 febbraio 2011, n. 6/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”)

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 16 febbraio 2011




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e in particolare gli articoli 19 e 20;


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 16 dicembre 2010;


Visto il parere di cui all’articolo 16, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale toscana 15 novembre 2010, n. 2;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2010, n. 1092 di adozione dello schema di regolamento;


Visto il parere favorevole della I Commissione consiliare, espresso nella seduta del 20 gennaio 2011;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 febbraio 2011, n. 57;


Considerato quanto segue


1. in una logica di riduzione della spesa si prevede che i compensi per la partecipazione a commissioni di concorso vengano corrisposti solo a soggetti esterni all’amministrazione;


2. l’articolo 20 della l.r. 1/2009 , come modificato dalla legge regionale 17 novembre 2010, n. 57 , ha demandato al regolamento attuativo, in particolare, le procedure per la valutazione del personale e l’istituzione di un unico organismo indipendente di valutazione per il personale della Giunta e degli enti dipendenti;


3. nelle more della messa a regime del sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione, è necessario dettare delle disposizioni di prima applicazione per l’anno 2011;


4. il presente regolamento riveste carattere di urgenza al fine di consentire la piena applicazione della normativa regionale anziché quella diretta delle disposizioni contenute nel Sito esternodecreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della Sito esternolegge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni);


si approva il presente regolamento



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.