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Regolamento 5 gennaio 2011, n. 2/R

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro”), in materia di diritto allo studio universitario.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima, del 12 gennaio 2011




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117 della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legge del 31 maggio 2010, n.78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con Sito esternolegge 30 luglio 2010, n.122 , e in particolare l’articolo 6, comma 2;


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro);


Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della l.r. 26.7.2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro”);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 14 Ottobre 2010;


Visto il parere della direzione generale della Presidenza;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 ottobre 2010, n. 901;


Visto il parere della competente commissione consiliare espresso nella seduta del 17 novembre 2010;


Visto l’ulteriore parere della direzione generale della Presidenza ;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2010, n. 1145.


Considerato quanto segue:


1. la previsione contenuta nell’articolo 56 del d.p.g.r. 47/R/2003 , relativa al Presidente dell’Azienda per il diritto allo studio universitario, non contempla la supplenza in caso di cessazione anticipata dall’incarico per qualsiasi motivo, nelle more della sua sostituzione ad opera dell’articolo 17 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);


2. occorre, pertanto, individuare il soggetto che esercita le funzioni di Presidente nelle more della sua sostituzione ad opera del predetto articolo 17 della l.r. 5/2008 , onde non creare soluzioni di continuità nell’attività dell’Azienda per il diritto allo studio universitario;


3. occorre modificare l’articolo 59 del d.p.g.r. 47/R/2003 in modo da renderlo coerente con la medesima disposizione del Sito esternod.l.78/2010 , ove stabilisce che la partecipazione agli organi collegiali e la titolarità dei medesimi ad enti che ricevono contributi pubblici è onorifica e può dare luogo solo al rimborso spese, se previsto, stabilendo, inoltre, il limite massimo dell’importo dei gettoni di presenza in euro 30,00 a seduta ;


si approva il seguente regolamento


Art. 1
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 56 del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della l.r. 26.7.2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro”) è aggiunto il seguente:
“2 bis. In caso di cessazione dall'incarico per qualsiasi causa prima della scadenza del mandato e nelle more della sua sostituzione le funzioni di presidente sono esercitate dal membro del Consiglio di amministrazione più anziano d’età.”
.
Art. 2
1. L’articolo 59 del d.p.g.r.47/R/2003 è sostituito dal seguente:
“Art. 59 - Gettone di presenza
1. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite la misura del gettone di presenza, in ogni caso non superiore a euro 30,00, ed i rimborsi spesa spettanti ai componenti degli organi dell’azienda nonché i rimborsi spesa spettanti ai componenti del Consiglio regionale degli studenti, di cui all’articolo 10septies della l.r.32/2002.”
.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.