Menù di navigazione

Regolamento 3 gennaio 2011, n. 1/R

Disposizioni di attuazione degli articoli 12 e 14 bis della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 3 gennaio 2011




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);


Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009) e in particolare gli articoli 12 e 14 bis;


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 agosto 2004, n. 41/R (Regolamento regionale per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale in materia di viabilità, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 );


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 settembre 2009, n. 52/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 16 marzo 2009, n. 9 “Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo”);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 4 novembre 2010;


Visto il parere della direzione generale della presidenza;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 novembre 2010, n. 967;


Visto il parere della competente commissione consiliare, espresso nella seduta del 14 dicembre 2010;


Visto l’ulteriore parere della direzione generale della presidenza;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2010, n. 1144;


Considerato quanto segue:


1. ai sensi dell’Sito esternoarticolo 29, comma 2 bis della l. 241/1990 i termini massimi di conclusione dei procedimenti amministrativi individuati all’articolo 2, commi 3 e 4 della stessa l. 241 costituiscono livelli essenziali delle prestazioni di cui all’Sito esternoarticolo 117, comma secondo, lettera m) della Costituzione e pertanto la durata massima prevista nei regolamenti regionali non può essere superiore a centottanta giorni;


2. l’articolo 12 della l.r. 40/2009 non si riferisce ai termini di conclusione dei procedimenti previsti in regolamenti regionali che riproducono quelli statali in quanto ricadenti nelle materie di competenza esclusiva dello Stato e pertanto tali fattispecie non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento;


3. i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi superiori a trenta giorni previsti nell’allegato A al presente regolamento vengono confermati in quanto, a seguito di un’analisi puntuale delle singole fasi in cui i procedimenti stessi si articolano, è emersa una complessità istruttoria per il coinvolgimento di soggetti esterni e di enti territoriali interessati o per la necessità di valutazioni che richiedono competenze diversificate, che rendono attualmente non praticabile, in vista della miglior tutela dell’interesse pubblico, una contrazione dei relativi tempi, anche in considerazione del fatto che i termini previsti dai regolamenti vigenti sono già stati oggetto di interventi di riduzione nell’ambito delle politiche di semplificazione perseguite dalla Regione a partire dalla scorsa legislatura;


4. il presente regolamento non interviene sui termini di conclusione dei procedimenti relativi all’attività contrattuale della Regione in quanto la materia è sottratta alla competenza normativa regionale. I procedimenti suddetti saranno oggetto di verifica successivamente alla individuazione dei termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, commi 4 e 5 Sito esternodella l. 241/1990 ;


5. alle valutazioni tecniche si applicano i termini previsti dall’Sito esternoarticolo 17 della l. 241/1990 , al quale fa espresso rinvio l’articolo 14 bis della l.r. 40/2009 . Per favorire la chiarezza e l’univocità interpretativa delle norme regionali si modifica l’articolo 7 del d.p.g.r. 52/R/2009 al fine di qualificare correttamente la tipologia dell’atto rilasciato dalla provincia;


6. il presente regolamento riveste carattere di urgenza essendone necessaria l’entrata in vigore entro il 31 dicembre 2010 al fine di evitare la riduzione a trenta giorni dei termini non espressamente confermati o rideterminati entro questa data, prevista dall’articolo 12, comma 3 ter della l.r. 40/2009 ;


si approva il presente regolamento



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.