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Regolamento 3 gennaio 2011, n. 1/R

Disposizioni di attuazione degli articoli 12 e 14 bis della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 3 gennaio 2011

Art. 3
- Adeguamento della normativa regionale in materia di valutazioni tecniche. Modifiche all’articolo 7 del d.p.g.r. 52/R/2009
1. Al comma 3 dell’articolo 7 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 settembre 2009, n. 52/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 16 marzo 2009, n. 9 “Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo”) le parole
“un parere vincolante”
sono sostituite dalle seguenti:
“una valutazione tecnica”
.
2. Al comma 4 dell’articolo 7 del d.p.g.r. 52/R/2009 le parole
“, esprime il parere sulla base di una
valutazione complessiva”
sono sostituite dalle seguenti:
“effettua la valutazione tecnica”
.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.