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Regolamento 25 marzo 2010, n. 35/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana”).

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 31 marzo 2010

Art. 9
1. Al comma 1 dell’articolo 11 del d.p.g.r. 46/R/2004 sono soppresse le seguenti parole: “
e, per le aziende agrituristiche venatorie, esclusivamente nei territori dell’azienda destinati alle attività venatorie.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 11 del d.p.g.r. 46/R/2004 è aggiunto il seguente comma:
2 bis. Le attività di cui all’articolo 14 della legge possono essere organizzate dall’azienda agricola singolarmente o mediante forme di collaborazione di cui all’articolo 5, comma 2 della legge nel rispetto delle vigenti norme sulla sicurezza.
3. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 11 del d.p.g.r. 46/R/2004 è aggiunto il seguente comma:
2 ter. La Giunta regionale con regolamento disciplina i requisiti minimi per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c) della legge afferenti ai servizi sociali e di servizio per le comunità locali.
4. Dopo il comma 2 ter, dell’articolo 11 del d.p.g.r. 46/R/2004 è aggiunto il seguente comma:
2 quater. La Giunta regionale con regolamento disciplina i requisiti minimi per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 14 della legge denominate fattorie didattiche.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.