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Regolamento 25 marzo 2010, n. 35/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana”).

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 31 marzo 2010

Art. 7
1. Dopo l’articolo 9 del d.p.g.r. 46/R/2004 è aggiunto il seguente:
Art. 9 bis - Limiti di esercizio delle attività agrituristiche
1. Le attività di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), c) e d) della legge sono svolte in azienda nei limiti massimi derivanti dal calcolo della principalità dell’attività agricola effettuato con la relazione agrituristica di cui all’articolo 7 e fermo restando il rispetto dei requisiti igienico sanitari.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.