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Regolamento 25 marzo 2010, n. 35/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana”).

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 31 marzo 2010

Art. 4
- Sostituzione dell’articolo 6 del d.p.g.r. 46/R/2004
1. L’articolo 6 del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 6 - Relazione
1. La relazione agrituristica è presentata nell’ambito della dichiarazione unica aziendale (DUA) di cui all’articolo 11 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), tramite il fascicolo aziendale. L’allegato C al presente regolamento contiene le modalità e i dati necessari per la presentazione della relazione agrituristica.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.