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Regolamento 25 marzo 2010, n. 35/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana”).

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 31 marzo 2010

Art. 3
- Sostituzione dell’articolo 3 del d.p.g.r. 46/R/2004
1. L’articolo 3 del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 3 - Dichiarazione di inizio attività agrituristica
1. La dichiarazione di inizio attività agrituristica (DIA) è presentata al comune tramite lo sportello unico delle attività produttive (SUAP) in via telematica utilizzando la modulistica messa a disposizione nel sito istituzionale del SUAP, dall’imprenditore agricolo proprietario dell’azienda o comunque titolare di altro diritto reale o personale di godimento su di essa, con esclusione del contratto di comodato.
2. La DIA contiene quanto indicato nell’allegato C al presente regolamento.
3. L’archivio regionale delle aziende agrituristiche di cui all’articolo 28 della legge è tenuto dall’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.