Menù di navigazione

Regolamento 25 marzo 2010, n. 35/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana”).

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 31 marzo 2010

Art. 29
- Sostituzione dell’articolo 29 del d.p.g.r. 46/R/2004
1. L’articolo 29 del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 29 - Conduzione e controllo delle piscine
1. La conduzione e il controllo delle piscine è esercitata nel rispetto della legge regionale 9 marzo 2006, n.8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine a uso natatorio) e del relativo regolamento di attuazione.
2. Il responsabile dell’igiene, della funzionalità della piscina e della sicurezza dei bagnanti è il titolare dell’azienda agricola o altri soggetti da lui formalmente incaricati.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.