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Regolamento 25 marzo 2010, n. 35/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana”).

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 31 marzo 2010

Art. 28
- Sostituzione dell’articolo 28 del d.p.g.r. 46/R/2004
1. L’articolo 28 del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 28 - Requisiti per lo svolgimento delle attività agrituristiche di cui all’articolo 14 della legge
1. Fatto salvo quanto disposto all’articolo 11, commi 2 ter e 2 quater, per lo svolgimento delle attività didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, sportive, escursionistiche, e di ippoturismo, ai sensi dell’articolo 21 della legge deve essere previsto almeno un servizio igienico ogni quindici ospiti, senza tenere conto delle frazioni e, all’interno degli edifici aziendali, deve essere individuato un locale di dimensioni commisurate al numero dei fruitori delle attività agrituristiche, da destinare all’accoglienza degli ospiti.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.