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Regolamento 25 marzo 2010, n. 35/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana”).

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 31 marzo 2010

Art. 27
1. Dopo l’articolo 27 del d.p.g.r. 46/R/2004 è aggiunto il seguente:
Art. 27 bis - Requisiti per l’ospitalità di camper in spazi aperti
1. Per lo svolgimento dell’attività di ospitalità in spazi aperti di cui all’articolo 20 della legge, rivolta esclusivamente a camper, denominata agrisosta camper, oltre a quanto indicato nell’articolo 27, comma 01, devono essere previsti i seguenti requisiti:
a) superficie delle piazzole non inferiore a 30 metri quadrati e le stesse devono essere sistemate a prova di acqua e di polvere tramite l’inerbimento del terreno o l’uso di autobloccanti e comunque in modo permeabile;
b) fornitura di acqua potabile e di energia elettrica;
c) illuminazione dell’area;
d) un pozzetto agibile per le acque di scarico e uno scarico idoneo per i wc chimici;
e) dispositivi di prevenzione incendi.
2. Nel calcolo del numero dei posti massimi realizzabili per l’agrisosta camper deve essere rispettato il valore di sei ospiti per ogni ettaro di superficie agricola aziendale. Nei casi di frazione di ettaro, fino a 5000 metri quadrati compresi, si arrotonda per difetto e oltre cinquemila metri quadrati per eccesso.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.