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Regolamento 25 marzo 2010, n. 35/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana”).

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 31 marzo 2010

Art. 23
- Sostituzione dell’articolo 25 del d.p.g.r. 46/R/2004
1. L’articolo 25 del d.p.g.r. 46/R/2004 è sostituito dal seguente:
Art. 25 - Requisiti dei locali per la lavorazione delle carni
1. La lavorazione delle carni ottenute dalla macellazione aziendale o extra aziendale è consentita utilizzando l’eventuale locale adibito per la preparazione dei pasti, degli alimenti e delle bevande o comunque altro locale abilitato ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.