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Regolamento 24 marzo 2010, n. 33/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2010

Art. 43 bis
Disposizioni transitorie in materia di graduatorie a tempo determinato, procedimenti di selezione e attività extraimpiego (68)

Articolo inserito con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 29.

1. Alle graduatorie a tempo determinato in corso di validità e ai procedimenti di selezione in corso alla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R “Disposizioni in materia di accesso all’impiego regionale, attività extraimpiego e valutazione della qualità della prestazione. Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 'Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale')” si applicano le seguenti disposizioni del presente regolamento:
a) l’articolo 4, comma 4, previa comunicazione espressa ai candidati interessati;
b) l’articolo 4, comma 6 bis, previa comunicazione espressa ai candidati che, dalla data della comunicazione stessa, decorrono i termini per l’amministrazione per disporre l’esclusione dalla graduatoria dei candidati che rinunceranno per tre volte all’assunzione.
2. Alle domande di autorizzazione allo svolgimento di attività extraimpiego e alle proposte di conferimento di incarichi a valenza interna, già presentate alla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 72/R/2018, si applicano le disposizioni del d.p.g.r. 33/R/2010 vigenti antecedentemente all’entrata in vigore del d.p.g.r. 72/R/2018.
3. Restano efficaci le iscrizioni nel registro di cui all'articolo 36 già effettuate alla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 72/R/2018.
4. La disposizione dell’articolo 39 bis si applica anche agli incarichi di verificazione già conferiti alla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 72/R/2018.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Capo inserito con con d.p.g.r. 14 febbraio 2011, n. 6/R, art. 2.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 dicembre 2014, n. 80/R , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 2.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 3.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 1 .

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 2 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 3 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 4 .

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 11.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 13.

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 14.

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.