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Regolamento 24 marzo 2010, n. 33/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2010

Art. 39
Modalità di svolgimento degli incarichi conferiti dall’amministrazione (articolo 7, comma 1, lettera k) e articolo 34, comma 5, l.r. 1/2009 ) (62)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 24.

1. Non si considera utile ai fini del computo dell’orario giornaliero l'espletamento degli incarichi retribuiti di cui all'articolo 34 della l.r. 1/2009 , fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative.
2. In deroga alla previsione di cui al comma 1, il direttore competente in materia di personale che conferisce l'incarico di valenza interna (114)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 21.

può, su proposta del dirigente di assegnazione del dipendente, riconoscere lo svolgimento dell'incarico a titolo gratuito, utile ai fini del computo dell'orario giornaliero.
2 bis. In deroga alla previsione di cui al comma 1, gli organi di direzione politica che conferiscono gli incarichi extraimpiego in rappresentanza e per conto della Giunta regionale e del Consiglio regionale in seno ad enti ed organismi esterni per i quali è previsto un gettone di presenza non superiore a euro 30,00 a seduta giornaliera possono, su richiesta del dipendente, riconoscere lo svolgimento dell'incarico a titolo gratuito, utile ai fini del computo dell'orario giornaliero. (115)

Comma inserito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 21.

3. Il compenso eventualmente previsto, anche da normativa regionale, per gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera k) della l.r. 1/2009 è versato all'amministrazione. (72)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 2.


Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Capo inserito con con d.p.g.r. 14 febbraio 2011, n. 6/R, art. 2.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 dicembre 2014, n. 80/R , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 2.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 3.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 1 .

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 2 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 3 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 4 .

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 11.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 13.

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 14.

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.