Regolamento 24 marzo 2010, n. 33/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2010
Art. 39
Modalità di svolgimento degli incarichi conferiti dall’amministrazione (articolo 7, comma 1, lettera k) e articolo 34, comma 5, l.r. 1/2009 ) (62)
1. Non si considera utile ai fini del computo dell’orario giornaliero l'espletamento degli incarichi retribuiti di cui all'articolo 34 della l.r. 1/2009 , fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative.
2. In deroga alla previsione di cui al comma 1, il direttore competente in materia di personale che conferisce l'incarico di valenza interna (114)può, su proposta del dirigente di assegnazione del dipendente, riconoscere lo svolgimento dell'incarico a titolo gratuito, utile ai fini del computo dell'orario giornaliero.
2 bis. In deroga alla previsione di cui al comma 1, gli organi di direzione politica che conferiscono gli incarichi extraimpiego in rappresentanza e per conto della Giunta regionale e del Consiglio regionale in seno ad enti ed organismi esterni per i quali è previsto un gettone di presenza non superiore a euro 30,00 a seduta giornaliera possono, su richiesta del dipendente, riconoscere lo svolgimento dell'incarico a titolo gratuito, utile ai fini del computo dell'orario giornaliero. (115)
3. Il compenso eventualmente previsto, anche da normativa regionale, per gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera k) della l.r. 1/2009 è versato all'amministrazione. (72)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.