Regolamento 24 marzo 2010, n. 33/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2010
Art. 36
Registro dei docenti e dei tutor (articolo 34, comma 5, lettera b), l.r. 1/2009 ) (59)
1. Gli incarichi di docenza e tutoraggio per corsi organizzati o finanziati dalla Regione sono conferiti ai dipendenti iscritti in apposito registro, istituito presso la struttura competente in materia di attività extraimpiego, che ne cura l’aggiornamento con cadenza di norma semestrale.
2. Il direttore generale, i direttori e i responsabili di settore sono iscritti d’ufficio nel registro di cui al comma 1.
3. Per l’iscrizione al registro di cui al comma 1 è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) compimento, negli ultimi cinque anni, di docenze della durata di almeno quaranta ore di aula;
b) conseguimento, negli ultimi cinque anni, di un attestato di frequenza di un corso di formazione per formatori, organizzato dalla struttura competente in materia di formazione o riconosciuto equivalente dalla stessa, con superamento di test di valutazione finale.
4. Il dipendente che per cinque anni consecutivi non ha svolto incarichi di docenza è cancellato d'ufficio dal registro.
5. Il dirigente della struttura competente in materia di formazione segnala il nominativo del dipendente che rifiuta senza adeguata motivazione o non esegue con diligenza l’incarico di cui al comma 1 al dirigente della struttura competente in materia di attività extraimpiego, che provvede alla cancellazione dello stesso dal registro per un periodo massimo di tre anni.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.