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Regolamento 24 marzo 2010, n. 33/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2010

Art. 32
Criteri di individuazione degli incarichi saltuari o temporanei (articolo 33, comma 2, lettera a) (50)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 17.

, l.r. 1/2009 )
1. Ai sensi dell’articolo 33, comma 1, lettera a) della l.r. 1/2009 , si considerano incarichi extraimpiego (51)

.Parola inserita con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 17.

saltuari o temporanei quelli aventi ad oggetto attività esercitate occasionalmente e non continuativamente, che richiedono un impegno lavorativo limitato, tale da non ripercuotersi negativamente sul rendimento lavorativo del dipendente (50)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 17.

.
2. Sono di norma autorizzabili le prestazioni di lavoro autonomo che producono redditi di cui all’Sito esternoarticolo 67, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) e le prestazioni svolte a titolo gratuito.
3. Possono essere altresì autorizzate le collaborazioni coordinate e continuative attribuite da pubbliche amministrazioni di cui all’Sito esternoarticolo 2 del d.lgs. 165/2001 . (52)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 17.

4. Il numero delle collaborazioni autorizzate per ciascun dipendente nell’arco di un anno solare ai sensi del comma 3, non può comunque essere superiore a due.
5. Al fine di consentire all’amministrazione la verifica della compatibilità con l’orario di lavoro previsto per i dipendenti regionali, nelle ipotesi di cui al comma 3 il dipendente specifica nella richiesta di autorizzazione il tempo effettivo in termini di giorni o ore da destinare allo svolgimento dell’incarico.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Capo inserito con con d.p.g.r. 14 febbraio 2011, n. 6/R, art. 2.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 dicembre 2014, n. 80/R , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 2.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 3.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 1 .

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 2 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 3 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 4 .

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 11.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 13.

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 14.

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.