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Regolamento 24 marzo 2010, n. 33/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2010

Art. 31
Modalità di svolgimento delle attività autorizzate (articolo 33, comma 2, lettera a) (47)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 16.

, l.r. 1/2009 )
1. Gli incarichi extraimpiego autorizzati (47)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 16.

devono svolgersi totalmente al di fuori dell’orario di lavoro e non possono comportare l’utilizzo di strumentazioni o dotazioni d’ufficio.
2. Tutte le autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi extraimpiego (47)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 16.

per conto di soggetti privati per i quali sia previsto sotto qualsiasi forma un compenso, con esclusione delle autorizzazioni per l’assunzione delle cariche sociali, degli incarichi in qualità di membri di commissioni o comitati (48)

Parole soppresse con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 16.

, sono rilasciate per la durata massima di un anno.
3. Il dipendente può richiedere una sola volta la proroga dell’autorizzazione allo svolgimento degli incarichi per i quali sia previsto sotto qualsiasi forma un compenso, svolti per conto di soggetti privati.
4 bis. L’acquisizione della partita IVA per lo svolgimento di attività agricola può essere autorizzata, nel rispetto delle disposizioni del capo IV e del capo IV della l.r. 1/2009 , a condizione che l’attività stessa sia svolta entro i limiti previsti dal regime di esonero di cui all’articolo 34, comma 6, del Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e dall’articolo 34 bis della l.r. 1/2009 . (71)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 1.


Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Capo inserito con con d.p.g.r. 14 febbraio 2011, n. 6/R, art. 2.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 dicembre 2014, n. 80/R , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 2.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 3.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 1 .

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 2 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 3 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 4 .

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 11.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 13.

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 14.

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.