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Regolamento 24 marzo 2010, n. 33/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2010

Art. 13
1. La domanda di ammissione alla selezione e l’eventuale documentazione allegata è presentata in forma esclusivamente digitale, tramite l’utilizzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o tessera sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE), o comunque per mezzo degli strumenti previsti nell’avviso, idonei ad accertarne la ricezione entro il termine di scadenza fissato dall’avviso stesso, secondo le vigenti disposizioni in tema di amministrazione digitale. (88)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 7.

2. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT). Per motivate esigenze organizzative e funzionali tale termine può essere ridotto fino a quindici giorni.
3. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da erroneo utilizzo delle modalità telematiche previste o da inesatta indicazione del recapito di domicilio digitale o di posta elettronica comunicato in domanda da parte del candidato oppure dipendente da mancata o tardiva comunicazione della sua variazione secondo le modalità previste dall’avviso. L’amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
4. Le domande presentate con modalità diversa da quelle previste dal comma 1 e quelle presentate (89)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 7.

oltre il termine di scadenza fissato nell'avviso sono irricevibili. I candidati per i quali sia stata accertata l’irricevibilità della domanda non sono ammessi alla selezione.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Capo inserito con con d.p.g.r. 14 febbraio 2011, n. 6/R, art. 2.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 dicembre 2014, n. 80/R , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 2.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 3.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 1 .

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 2 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 3 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 4 .

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 11.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 13.

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 14.

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.