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Regolamento 24 marzo 2010, n. 33/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2010




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);


Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 4 febbraio 2010;


Visto il parere di cui all’articolo 16 del regolamento interno della Giunta regionale 18 maggio 2009, n. 1;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2010, n.127;


Visto l'ulteriore parere di cui all’articolo 16 del regolamento interno della Giunta regionale 18 maggio 2009, n. 1;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2010, n. 335;


Considerato quanto segue:


1. la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) ha demandato ad apposito regolamento la disciplina attuativa del reclutamento di personale, del rapporto di lavoro a tempo parziale e degli incarichi extraimpiego conferiti da soggetti terzi, direttamente dalla Regione o su designazione della stessa;


2. dato il principio dell’unicità del rapporto di lavoro intercorrente tra un soggetto e una pubblica amministrazione occorre precisare che il reclutamento di personale a tempo determinato è subordinato alla presentazione delle dimissioni in relazione a eventuali rapporti di lavoro dipendente con altre pubbliche amministrazioni o aziende private;


3. fermo restando il divieto di assunzione di un soggetto dalla stessa graduatoria più di una volta, per il principio di economicità, le graduatorie predisposte per il reclutamento a tempo determinato possono essere scorse più di una volta;


4. non è consentito l’utilizzo da parte degli enti dipendenti, per le assunzioni a tempo determinato, delle graduatorie predisposte dalla Regione, salvo esigenze di carattere eccezionale;


5. è opportuno rinviare ad apposita deliberazione della Giunta regionale le indicazioni organizzative e procedurali inerenti lo svolgimento delle prove concorsuali;


6. al fine di evitare lacune normative e dubbi interpretativi occorre coordinare le disposizioni in materia di incarichi extraimpiego con le norme contenute nel Sito esternodecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), nella legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’assemblea legislativa regionale) e nel decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 agosto 2009, n. 49/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 “Disciplina dei commissari nominati dalla Regione”);


7. è necessario armonizzare le disposizioni del presente regolamento con il nuovo quadro delle norme nazionali e regionali volte alla semplificazione e informatizzazione delle procedure (tra cui, in particolare, le leggi regionali 23 luglio 2009, n. 40 “Legge di semplificazione e riordino normativo 2009”e 5 ottobre 2009, n. 54, “Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza”);


8. considerato che l’articolo 42, comma 2, dello Statuto prevede che la commissione consiliare competente si pronunci entro il termine di trenta giorni dal ricevimento di un regolamento di attuazione di legge regionale e che, essendo scaduto il termine, la Giunta procede all’approvazione del regolamento;


si approva il presente regolamento:


Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Capo inserito con con d.p.g.r. 14 febbraio 2011, n. 6/R, art. 2.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 dicembre 2014, n. 80/R , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 2.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 3.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 1 .

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 2 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 3 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 4 .

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 11.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 13.

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 14.

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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