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Regolamento 24 marzo 2010, n. 33/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2010

SEZIONE I
Incarichi extraimpiego conferiti da soggetti terzi
Art. 29
1. Il dipendente interessato ad assumere un incarico extraimpiego di cui all’articolo 33, comma 1, lettere a) e b), della l.r. 1/2009 presenta domanda al direttore generale o al direttore della direzione di assegnazione.
2. Nella domanda di cui al comma 1 il dipendente fornisce i seguenti elementi di valutazione:
a) natura dell’incarico;
b) durata, con indicazione della data di inizio e di conclusione;
c) modalità di svolgimento;
d) entità del compenso.
3. Alla domanda sono allegati il parere del dirigente della struttura di assegnazione del dipendente e la richiesta di incarico del committente, nella quale sono esplicitati gli elementi di valutazione di cui al comma 2.
4. Il dirigente della struttura di assegnazione del dipendente acquisisce preliminarmente l’attestazione del rispetto del limite dei compensi dalla struttura competente in materia di attività extraimpiego.
5. I soggetti competenti alle valutazioni di cui al presente articolo possono richiedere ulteriori elementi di valutazione.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda il direttore assume le proprie determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione e contestualmente trasmette gli atti alla struttura competente in materia di attività extraimpiego.
7. La domanda e i successivi atti sono presentati e trasmessi in via telematica per mezzo di procedura predisposta dall’amministrazione in conformità alle disposizioni previste dalla normativa statale e regionale in materia.
Art. 29 bis
Svolgimento di altra attività lavorativa per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50 per cento (articolo 30, comma 2, l.r. 1/2009 ) (44)

Articolo inserito con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 14.

1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50 per cento che intende svolgere altra attività lavorativa presenta preventiva richiesta al direttore generale o direttore della direzione di assegnazione il quale, acquisito il parere del dirigente, verifica l'insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, sulla base dei criteri di cui all'articolo 30, commi da 1 a 4, e di situazioni di incompatibilità previste dalla normativa statale. In caso di accoglimento della richiesta il direttore trasmette gli atti al settore competente in materia di amministrazione del personale.
2. Per i dipendenti delle strutture di supporto di cui all'articolo 44, comma 1, lettera c), della l.r. 1/2009 assunti a tempo parziale non superiore al 50 per cento, il soggetto competente alle autorizzazioni di cui al comma 1 è il direttore generale, acquisito il parere del responsabile della struttura di supporto.
Art. 30
Criteri di valutazione della conciliabilità dell’incarico (articolo 33, comma 6, l.r. 1/2009 )
1. Il direttore della direzione di assegnazione del dipendente, sulla base del parere del dirigente di cui all’articolo 29, comma 3, valuta la conciliabilità dell'incarico extraimpiego con i compiti d'ufficio. (45)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 15.

2. Non si considerano in ogni caso conciliabili le seguenti attività:
a) attività preparatoria o di redazione di piani o progetti soggetti ad approvazione, vigilanza, controllo, anche in forma eventuale, da parte del settore di assegnazione del dipendente;
b) ulteriori attività di elaborazione di atti e documenti, diversi da quelli di cui alla lettera a), soggetti alla competenza del settore di assegnazione del dipendente;
c) attività che, per l’impegno richiesto o per le modalità di svolgimento, a parere del responsabile della struttura di assegnazione, non consentono il regolare svolgimento dei compiti da parte del dipendente in relazione alle esigenze della struttura di assegnazione.
3. Nel caso in cui le attività di cui al comma 2, lettere a) e b), siano demandate ad altro settore della direzione (46)

Parola soppressa con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 15.

di assegnazione del dipendente o ad altre strutture della Regione, il parere favorevole può essere rilasciato solo nel caso in cui il dipendente, per la posizione specifica ricoperta e per i compiti assegnati, non sia in grado di interferire nell'esercizio delle funzioni.
4. Nel caso in cui sussista il finanziamento regionale il parere favorevole può essere rilasciato a condizione che nessuna fase del procedimento che ha come atto finale l’erogazione del finanziamento medesimo rientri nella competenza del settore di assegnazione del dipendente e che, per la posizione specifica ricoperta e per i compiti assegnati, il dipendente non sia in grado di interferire nel procedimento.
5. I dipendenti a tempo indeterminato in servizio a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50 per cento, non collocati in aspettativa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o di contratto, non possono essere titolari di dottorati di ricerca a titolo oneroso, borse di studio e assegni di ricerca a qualsiasi titolo conferiti.
Art. 31
Modalità di svolgimento delle attività autorizzate (articolo 33, comma 2, lettera a) (47)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 16.

, l.r. 1/2009 )
1. Gli incarichi extraimpiego autorizzati (47)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 16.

devono svolgersi totalmente al di fuori dell’orario di lavoro e non possono comportare l’utilizzo di strumentazioni o dotazioni d’ufficio.
2. Tutte le autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi extraimpiego (47)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 16.

per conto di soggetti privati per i quali sia previsto sotto qualsiasi forma un compenso, con esclusione delle autorizzazioni per l’assunzione delle cariche sociali, degli incarichi in qualità di membri di commissioni o comitati (48)

Parole soppresse con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 16.

, sono rilasciate per la durata massima di un anno.
3. Il dipendente può richiedere una sola volta la proroga dell’autorizzazione allo svolgimento degli incarichi per i quali sia previsto sotto qualsiasi forma un compenso, svolti per conto di soggetti privati.
4 bis. L’acquisizione della partita IVA per lo svolgimento di attività agricola può essere autorizzata, nel rispetto delle disposizioni del capo IV e del capo IV della l.r. 1/2009 , a condizione che l’attività stessa sia svolta entro i limiti previsti dal regime di esonero di cui all’articolo 34, comma 6, del Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e dall’articolo 34 bis della l.r. 1/2009 . (71)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 1.

Art. 32
Criteri di individuazione degli incarichi saltuari o temporanei (articolo 33, comma 2, lettera a) (50)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 17.

, l.r. 1/2009 )
1. Ai sensi dell’articolo 33, comma 1, lettera a) della l.r. 1/2009 , si considerano incarichi extraimpiego (51)

.Parola inserita con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 17.

saltuari o temporanei quelli aventi ad oggetto attività esercitate occasionalmente e non continuativamente, che richiedono un impegno lavorativo limitato, tale da non ripercuotersi negativamente sul rendimento lavorativo del dipendente (50)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 17.

.
2. Sono di norma autorizzabili le prestazioni di lavoro autonomo che producono redditi di cui all’Sito esternoarticolo 67, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) e le prestazioni svolte a titolo gratuito.
3. Possono essere altresì autorizzate le collaborazioni coordinate e continuative attribuite da pubbliche amministrazioni di cui all’Sito esternoarticolo 2 del d.lgs. 165/2001 . (52)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 17.

4. Il numero delle collaborazioni autorizzate per ciascun dipendente nell’arco di un anno solare ai sensi del comma 3, non può comunque essere superiore a due.
5. Al fine di consentire all’amministrazione la verifica della compatibilità con l’orario di lavoro previsto per i dipendenti regionali, nelle ipotesi di cui al comma 3 il dipendente specifica nella richiesta di autorizzazione il tempo effettivo in termini di giorni o ore da destinare allo svolgimento dell’incarico.
Art. 33
Comunicazioni dello svolgimento di attività compatibili e degli incarichi privi di compenso (articolo 32, comma 4, e 33 bis, comma 1, l.r. 1/2009 ) (54)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 18.

1. Il dipendente interessato ad assumere un incarico extraimpiego retribuito per le attività compatibili di cui all’articolo 32 o un incarico privo di compenso per le attività di cui all’articolo 33 bis, comma 1, della l.r. 1/2009 ne dà comunicazione al direttore generale o al direttore della direzione di assegnazione, al dirigente del settore di assegnazione e al dirigente della struttura competente in materia di attività extraimpiego, almeno quindici giorni prima della data di inizio di svolgimento dell'incarico.
2. La comunicazione di cui all’articolo 33 bis, comma 1 della l.r. 1/2009 è effettuata ai fini della valutazione della compatibilità e dell’insussistenza di conflitto di interessi tra l’incarico o l’attività che il dipendente intende svolgere e le funzioni dallo stesso esercitate.
3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 non concorrono alla formazione dell’anagrafe delle prestazioni.
4. Il direttore generale o il direttore della direzione di assegnazione valuta la sussistenza del conflitto d’interessi, anche potenziale, tra l’incarico o attività che il dipendente intende svolgere e le funzioni dallo stesso esercitate.
5. La valutazione di cui al comma 4 viene effettuata dal Presidente della Giunta regionale se l'incarico o l’attività di cui al comma 1 vengono svolti dal direttore generale o dai direttori.
6. I soggetti di cui ai commi 4 e 5 vietano lo svolgimento dell'incarico o delle attività di cui al comma 1, qualora sia riscontrata la sussistenza del conflitto d’interessi.
Art. 34
Dipendenti regionali che prestano servizio presso altri enti (articolo 33 l.r. 1/2009 )
1. Per lo svolgimento di incarichi conferiti da soggetti diversi dalla Regione Toscana che non rientrano nei compiti d'ufficio, anche se svolti a titolo gratuito, i dipendenti regionali che prestano servizio presso altre amministrazioni o sono assegnati funzionalmente ad altri enti richiedono l’autorizzazione alla Regione, secondo modalità stabilite dalla direzione (55)

Parola soppressa con d.p.g.r. 20 dicembre 2018, n. 72/R, articolo 19.

competente in materia di personale, allegando la richiesta del committente dalla quale risultano gli elementi di cui all’articolo 29, comma 2.
2. I dipendenti acquisiscono direttamente il parere dell’ente di assegnazione attestante la conciliabilità dell’incarico con il regolare espletamento dei compiti d’ufficio e la compatibilità fra l’attività da svolgere e le funzioni esercitate.
3. La procedura di cui ai commi 1 e 2 si applica anche nel caso in cui il soggetto conferente l’incarico sia l’ente stesso di assegnazione del dipendente. In questo caso il committente attesta nella richiesta che l’attività extraimpiego non rientra nelle mansioni del dipendente.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Capo inserito con con d.p.g.r. 14 febbraio 2011, n. 6/R, art. 2.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 dicembre 2014, n. 80/R , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 2.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 3.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 1 .

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 2 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 3 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 4 .

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 11.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 13.

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 14.

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.