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Regolamento 24 marzo 2010, n. 33/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2010

Art. 8
1. Il corso-concorso consiste in una preselezione di candidati per l’ammissione ad un corso con posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi. Il bando definisce le tipologie di selezione in base all’area (118)

Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 12.

ed al profilo professionale relativi ai posti da coprire.
2. Al termine del corso un’apposita commissione, di cui possono far parte uno o più docenti dello stesso, procede ad esami scritti ovvero ad esami scritti ed orali e alla predisposizione di una graduatoria di merito.
3. Il numero dei posti disponibili per il corso, che deve essere pari al numero dei posti messi a concorso maggiorati fino ad un massimo del 100 per cento, è stabilito dal bando di selezione.
4. Ai partecipanti al corso, ad esclusione dei dipendenti regionali, può essere concessa, per un periodo massimo di tre mesi, una borsa di studio pari al 50 per cento dello stipendio mensile lordo previsto per l’area (118)

Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 12.

oggetto del corso-concorso.
5. Ai dipendenti regionali a tempo indeterminato partecipanti al corso viene conservato il trattamento economico in godimento. La partecipazione al corso non può comunque determinare la corresponsione di compensi per lavoro straordinario.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Capo inserito con con d.p.g.r. 14 febbraio 2011, n. 6/R, art. 2.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 22 dicembre 2014, n. 80/R , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 2.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 3.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma inserito con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 5 agosto 2015, n. 65/R , articolo 4.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 4 dicembre 2015, n. 73/R , articolo 1.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 1 .

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 luglio 2019, n. 39/R, art. 2 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 3 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 28 settembre 2022, n. 31/R, art. 4 .

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 11.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 13.

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 14.

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. Parole così sostituite con d.p.g.r 26 luglio 2023, n. 3 0 /R, art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.