Regolamento 24 marzo 2010, n. 33/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2010
Art. 42
Anagrafe delle prestazioni (articolo 33 l.r. 1/2009 )
1. È istituita presso la direzione generale competente in materia di personale un’anagrafe nominativa, da aggiornare annualmente, in cui sono indicati:
a) gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti nell’anno precedente, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo previsto o presunto;
b) i compensi erogati dall’amministrazione o da soggetti terzi ai dipendenti, distinti per ogni incarico conferito o autorizzato.
2. Entro il mese di febbraio di ogni anno il dipendente interessato dichiara l’entità dei compensi effettivamente percepiti, pena la decadenza dalla nomina, designazione o autorizzazione.
3. In attuazione del comma 1 le strutture regionali che erogano compensi a dipendenti regionali per incarichi conferiti dall’amministrazione sono tenute a comunicare alla struttura competente in materia di attività extraimpiego, entro la fine del mese di febbraio, gli elenchi nominativi dei dipendenti, le tipologie degli incarichi e l’entità dei compensi a questi erogati nell’anno precedente.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.