Regolamento 24 marzo 2010, n. 33/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 13 aprile 2010
Art. 41
Disposizioni relative agli incarichi in rappresentanza della Regione o in qualità di esperti regionali (articolo 34, comma 5 (65), l.r. 1/2009 )
1. Gli incarichi in rappresentanza delle regioni o in qualità di esperti regionali in seno a comitati o altri organismi collegiali sono quelli per i quali ricorrono le seguenti condizioni: (66)
a) composizione mista di rappresentanti o esperti dello Stato o delle autonomie territoriali;
b) qualificazione di rappresentante delle regioni o di esperto regionale esplicitamente prevista nella norma istitutiva del comitato;
c) nomina preceduta dalla designazione o segnalazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome oppure proposta per iscritto da un componente della Giunta regionale su richiesta del soggetto competente alla nomina stessa.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.